Art. 26. Dipartimenti 1. I dipartimenti sono le strutture finalizzate ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle attivita' di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Ove alle funzioni di didattica e ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i dipartimenti assumono i compiti conseguenti. 2. I dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano, in collaborazione con le altre strutture universitarie coinvolte, le attivita' di didattica, di ricerca e di alta formazione post lauream, nel rispetto del principio di autonomia. 3. I dipartimenti promuovono l'internazionalizzazione delle attivita' di ricerca, attraverso il sostegno, anche finanziario, allo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione. 4. Ai dipartimenti afferiscono, di norma, previa richiesta approvata dal consiglio di dipartimento, i professori ed i ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari culturalmente omogenei. Nel caso in cui il consiglio di dipartimento non approvi la richiesta di afferenza, il senato accademico delibera l'afferenza sulla base della richiesta adeguatamente motivata del docente. L'afferenza viene disposta con decreto del rettore e puo' essere modificata prima che sia decorso un triennio, solo previo parere favorevole del senato accademico. 5. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. Al dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche ed il personale tecnico amministrativo necessari per il suo funzionamento. 6. Nell'assegnazione ai dipartimenti delle risorse finanziarie e di personale, si terra' conto dei risultati conseguiti nell'ambito della ricerca dai professori e dai ricercatori afferenti alla struttura, anche in relazione ai criteri di valutazione stabiliti dall'ANVUR ed alla valutazione ex post delle politiche di reclutamento. L'attribuzione delle risorse di personale terra' inoltre conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica, dai corsi di studio ai quali il dipartimento contribuisce con la propria docenza, anche in relazione ai parametri utilizzati per l'attribuzione del Fondo di finanziamento ordinario. 7. L'istituzione di nuovi dipartimenti e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. La proposta dev'essere sottoscritta da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato che intendono afferire, non inferiore a quarantacinque unita'. Nel caso in cui il numero di professori e ricercatori afferenti al dipartimento scenda al di sotto dei limiti di legge entro il termine massimo di un anno deve essere disattivato. 8. I dipartimenti partecipano, in relazione a criteri di affinita' disciplinare e per attivita' formative comuni, a strutture di raccordo denominate facolta', aventi funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attivita' didattiche. 9. In ragione di peculiari esigenze scientifiche, i dipartimenti possono articolarsi in sezioni, costituite con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio di dipartimento. Per particolari attivita' di ricerca e formative di durata pluriennale il consiglio di dipartimento, con la stessa maggioranza, puo' deliberare la proposta di costituzione di centri dipartimentali ed interdipartimentali, anche interateneo, da presentare al consiglio di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo. La proposta di costituzione dei centri interdipartimentali deve necessariamente indicare il dipartimento di riferimento, in relazione agli aspetti amministrativi e contabili. Le sezioni di ricerca ed i centri dipartimentali e interdipartimentali hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile e non possono essere assegnatari di personale tecnico e amministrativo.