(Statuto-art. 26)
                              Art. 26. 
                            Dipartimenti 
 
    1. I dipartimenti sono le  strutture  finalizzate  ad  assicurare
l'esercizio organico ed integrato delle attivita'  di  didattica,  di
ricerca e di servizio al territorio. Ove alle funzioni di didattica e
ricerca  si  affianchino  funzioni  assistenziali,   i   dipartimenti
assumono i compiti conseguenti. 
    2. I  dipartimenti  promuovono,  coordinano  ed  organizzano,  in
collaborazione con le altre  strutture  universitarie  coinvolte,  le
attivita' di didattica, di ricerca e di alta formazione post lauream,
nel rispetto del principio di autonomia. 
    3.  I  dipartimenti  promuovono  l'internazionalizzazione   delle
attivita' di ricerca, attraverso il sostegno, anche finanziario, allo
sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione. 
    4.  Ai  dipartimenti  afferiscono,  di  norma,  previa  richiesta
approvata  dal  consiglio  di  dipartimento,  i   professori   ed   i
ricercatori   appartenenti   a   settori   scientifico   disciplinari
culturalmente omogenei. Nel caso in cui il consiglio di  dipartimento
non approvi la richiesta di afferenza, il senato accademico  delibera
l'afferenza sulla base della  richiesta  adeguatamente  motivata  del
docente. L'afferenza viene disposta con decreto del  rettore  e  puo'
essere modificata prima che sia  decorso  un  triennio,  solo  previo
parere favorevole del senato accademico. 
    5. I dipartimenti hanno autonomia  gestionale,  amministrativa  e
regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti  di
Ateneo e  dalle  norme  vigenti  sull'ordinamento  universitario.  Al
dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche ed  il
personale tecnico amministrativo necessari per il suo funzionamento. 
    6. Nell'assegnazione ai dipartimenti delle risorse finanziarie  e
di personale, si terra' conto dei  risultati  conseguiti  nell'ambito
della  ricerca  dai  professori  e  dai  ricercatori  afferenti  alla
struttura, anche in relazione ai  criteri  di  valutazione  stabiliti
dall'ANVUR  ed  alla  valutazione  ex   post   delle   politiche   di
reclutamento.  L'attribuzione  delle  risorse  di  personale   terra'
inoltre conto dei risultati conseguiti nell'ambito  della  didattica,
dai corsi di studio ai quali  il  dipartimento  contribuisce  con  la
propria docenza, anche  in  relazione  ai  parametri  utilizzati  per
l'attribuzione del Fondo di finanziamento ordinario. 
    7.  L'istituzione  di  nuovi  dipartimenti  e'   deliberata   dal
consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato  accademico.  La
proposta dev'essere sottoscritta da un numero di docenti di  ruolo  e
ricercatori a tempo determinato che intendono afferire, non inferiore
a quarantacinque unita'. Nel caso in cui il numero  di  professori  e
ricercatori afferenti al dipartimento scenda al di sotto  dei  limiti
di legge entro il termine massimo di un anno deve essere disattivato. 
    8.  I  dipartimenti  partecipano,  in  relazione  a  criteri   di
affinita' disciplinare e per attivita' formative comuni, a  strutture
di raccordo denominate facolta', aventi funzioni di  coordinamento  e
di razionalizzazione delle attivita' didattiche. 
    9. In ragione di peculiari esigenze scientifiche, i  dipartimenti
possono articolarsi in sezioni, costituite  con  il  voto  favorevole
della maggioranza dei componenti del consiglio di  dipartimento.  Per
particolari attivita' di ricerca e formative di durata pluriennale il
consiglio di dipartimento, con la stessa maggioranza, puo' deliberare
la   proposta   di   costituzione   di   centri   dipartimentali   ed
interdipartimentali, anche interateneo, da presentare al consiglio di
amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina
la durata ed i termini per il rinnovo. La  proposta  di  costituzione
dei  centri  interdipartimentali  deve  necessariamente  indicare  il
dipartimento di riferimento, in relazione agli aspetti amministrativi
e contabili. Le sezioni di  ricerca  ed  i  centri  dipartimentali  e
interdipartimentali hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa
e contabile e non possono essere assegnatari di personale  tecnico  e
amministrativo.