Art. 28. Il consiglio di dipartimento 1. Il consiglio e' composto: a) dal direttore; b) dai professori ed i ricercatori, compresi i professori straordinari ed i ricercatori a tempo determinato, afferenti al dipartimento; c) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento, non superiore al 10% dei componenti di cui alle lettere a) e b); d) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione la cui gestione e' affidata al dipartimento, nonche' dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, le cui attivita' si svolgano presso il dipartimento. La componente di cui alla lettera d) e' pari al 15% dei componenti il consiglio. Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 2. Le modalita' di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.