(Statuto-art. 28)
                              Art. 28. 
                    Il consiglio di dipartimento 
 
    1. Il consiglio e' composto: 
    a) dal direttore; 
    b)  dai  professori  ed  i  ricercatori,  compresi  i  professori
straordinari ed i  ricercatori  a  tempo  determinato,  afferenti  al
dipartimento; 
    c) da una rappresentanza  del  personale  tecnico  amministrativo
assegnato al dipartimento, non superiore al 10% dei componenti di cui
alle lettere a) e b); 
    d) da una rappresentanza degli  studenti  iscritti  ai  corsi  di
dottorato di ricerca  ed  alle  scuole  di  specializzazione  la  cui
gestione e' affidata al dipartimento, nonche' dei titolari di assegno
di ricerca di cui  all'art.  22  della  legge  n.  240/2010,  le  cui
attivita' si svolgano presso il dipartimento. 
    La componente  di  cui  alla  lettera  d)  e'  pari  al  15%  dei
componenti il consiglio. 
    Il segretario amministrativo partecipa alle sedute  e  svolge  le
funzioni di segretario verbalizzante. 
    2. Le modalita' di partecipazione delle diverse componenti  e  le
eventuali  limitazioni  al  diritto  di  voto  sono   stabilite   nel
regolamento  generale  di  Ateneo,  nel  rispetto  del  principio  di
valutazione tra pari.