(Statuto-art. 30)
                              Art. 30. 
                    Il direttore di dipartimento 
 
    1. Il direttore di dipartimento e' eletto  dal  consiglio  tra  i
professori ordinari afferenti al dipartimento. Nel caso di assenza  o
indisponibilita' di un professore ordinario  puo'  essere  eletto  un
professore associato. 
    2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del  consiglio
di dipartimento. L'elezione  avviene  a  maggioranza  assoluta  degli
aventi  diritto  nella  prima  votazione   e   secondo   sistemi   di
ballottaggio tra i due candidati piu' votati nella seconda. 
    3. La carica di direttore e vicedirettore e' incompatibile con le
cariche di: rettore, componente del nucleo di valutazione, presidente
del consiglio di facolta', coordinatore  di  corsi  di  studio  o  di
classe. Quella di direttore e' altresi' incompatibile con  quella  di
direttore e coordinatore delle scuole e dei corsi di dottorato. 
    4. Il direttore designa, tra i professori ordinari o associati  a
tempo pieno, un vicedirettore che lo  sostituisce  in  tutte  le  sue
funzioni in caso di impedimento o assenza.