Art. 30. Il direttore di dipartimento 1. Il direttore di dipartimento e' eletto dal consiglio tra i professori ordinari afferenti al dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilita' di un professore ordinario puo' essere eletto un professore associato. 2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio di dipartimento. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e secondo sistemi di ballottaggio tra i due candidati piu' votati nella seconda. 3. La carica di direttore e vicedirettore e' incompatibile con le cariche di: rettore, componente del nucleo di valutazione, presidente del consiglio di facolta', coordinatore di corsi di studio o di classe. Quella di direttore e' altresi' incompatibile con quella di direttore e coordinatore delle scuole e dei corsi di dottorato. 4. Il direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.