Art. 31. Competenze e funzioni del direttore di dipartimento 1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, fissandone l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle relative delibere. 2. Il direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni: a) presenta al consiglio per l'approvazione il piano annuale e triennale delle attivita' di ricerca, sentiti i coordinatori di sezione e i responsabili dei centri di ricerca, la proposta di budget e il rendiconto annuale per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico; b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal consiglio ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera j); c) autorizza direttamente, senza l'approvazione del consiglio, le spese al di sotto del limite stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) propone al consiglio i criteri di utilizzazione delle risorse assegnate al dipartimento; e) coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attivita' di ricerca e di didattica, gestite dal dipartimento; f) formula proposte al consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal dipartimento, l'acquisto di beni e attrezzature e la copertura dei relativi costi; g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Il direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonche' quelle non espressamente attribuite dal regolamento di dipartimento ad altri organi dipartimentali. 3. In caso di necessita' e urgenza il direttore puo' adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.