(Statuto-art. 31)
                              Art. 31. 
         Competenze e funzioni del direttore di dipartimento 
 
    1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca  e  presiede
il consiglio e  la  giunta,  fissandone  l'ordine  del  giorno,  cura
l'esecuzione delle relative delibere. 
    2. Il direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni: 
    a) presenta al consiglio per l'approvazione il  piano  annuale  e
triennale delle attivita'  di  ricerca,  sentiti  i  coordinatori  di
sezione e i responsabili dei centri di ricerca, la proposta di budget
e il rendiconto annuale per la parte di competenza del  dipartimento,
coerentemente con il principio del bilancio unico; 
    b) stipula i contratti e le convenzioni approvati  dal  consiglio
ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera j); 
    c) autorizza direttamente, senza l'approvazione del consiglio, le
spese  al  di  sotto  del  limite  stabilito  dal   regolamento   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
    d) propone al consiglio i criteri di utilizzazione delle  risorse
assegnate al dipartimento; 
    e) coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto  alle
attivita' di ricerca e di didattica, gestite dal dipartimento; 
    f) formula proposte al consiglio  per  lo  sviluppo  dei  servizi
forniti dal dipartimento, l'acquisto di  beni  e  attrezzature  e  la
copertura dei relativi costi; 
    g) vigila sull'osservanza, nell'ambito  del  dipartimento,  delle
leggi, dello statuto e dei regolamenti. 
    Il direttore esercita  tutte  le  altre  funzioni  che  gli  sono
demandate dalle norme di legge, dallo statuto e  dai  regolamenti  di
Ateneo, nonche' quelle non espressamente attribuite  dal  regolamento
di dipartimento ad altri organi dipartimentali. 
    3. In caso di necessita' e urgenza  il  direttore  puo'  adottare
provvedimenti  amministrativi,  di  competenza  degli  altri   organi
dipartimentali, portandoli a  ratifica  nella  seduta  immediatamente
successiva.