(Statuto-art. 32)
                              Art. 32. 
                      La giunta di dipartimento 
 
    1. La giunta e' composta: 
    a) dal direttore di dipartimento che la convoca e la  presiede  e
dal vicedirettore; 
    b) da un numero  di  docenti  di  ruolo  e  ricercatori  a  tempo
determinato,  non  inferiore  a  cinque  e  non  superiore  a  undici
nominati, su proposta del direttore,  dalla  componente  docente  del
consiglio di dipartimento a maggioranza  qualificata  del  60%  degli
aventi diritto; ove non si raggiunga tale maggioranza,  la  votazione
avviene con voto limitato ad 1/3 dei nominativi da designare, secondo
modalita' disciplinate  dal  regolamento  elettorale  di  Ateneo.  Il
numero dei docenti  di  ruolo  e  ricercatori  a  tempo  determinato,
all'interno  della  giunta,  puo'  essere  elevato  a  quindici   nei
dipartimenti con un numero di afferenti superiore a sessanta; 
    c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari di assegno  di
ricerca e dagli iscritti ai corsi di  dottorato  ed  alle  scuole  di
specializzazione; 
    d)  da   un   rappresentante   eletto   dal   personale   tecnico
amministrativo assegnato al dipartimento. 
    I componenti di cui alla lettera b) devono essere, in misura  non
inferiore al 60%, professori ordinari ed associati. 
    2.  Alle  riunioni  della  giunta  partecipa  il  segretario  del
dipartimento,   senza   diritto   di   voto   e   con   funzioni   di
verbalizzazione.