Art. 32. La giunta di dipartimento 1. La giunta e' composta: a) dal direttore di dipartimento che la convoca e la presiede e dal vicedirettore; b) da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, non inferiore a cinque e non superiore a undici nominati, su proposta del direttore, dalla componente docente del consiglio di dipartimento a maggioranza qualificata del 60% degli aventi diritto; ove non si raggiunga tale maggioranza, la votazione avviene con voto limitato ad 1/3 dei nominativi da designare, secondo modalita' disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo. Il numero dei docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, all'interno della giunta, puo' essere elevato a quindici nei dipartimenti con un numero di afferenti superiore a sessanta; c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari di assegno di ricerca e dagli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione; d) da un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento. I componenti di cui alla lettera b) devono essere, in misura non inferiore al 60%, professori ordinari ed associati. 2. Alle riunioni della giunta partecipa il segretario del dipartimento, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzazione.