(Statuto-art. 34)
                              Art. 34. 
                             Le facolta' 
 
    1.  Le  facolta'  sono  le  strutture  di   raccordo   tra   piu'
dipartimenti, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle
attivita' didattiche, nonche' di gestione dei servizi comuni ad  esse
inerenti. 
    2. Nel caso in cui i  dipartimenti  afferenti  alla  facolta'  di
medicina e chirurgia, oltre alle funzioni didattiche  e  di  ricerca,
svolgano   funzioni   assistenziali,   le   facolta'   assumono    la
responsabilita' dei compiti conseguenti, secondo modalita' concordate
con la RAS, garantendo l'inscindibilita' ed  il  coordinamento  delle
funzioni di insegnamento e  ricerca  con  quelle  di  assistenza  dei
docenti di materie cliniche. 
    3.   Le   facolta'   sono   dotate   di   autonomia   gestionale,
amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto dai
regolamenti  di  Ateneo  e  dalle  norme   vigenti   sull'ordinamento
universitario. 
    4. L'istituzione delle facolta' e' deliberata  dal  consiglio  di
amministrazione, sentito il  senato  accademico,  a  maggioranza  non
inferiore al 60%  degli  aventi  diritto  al  voto.  La  proposta  di
istituzione puo' essere presentata da almeno due dipartimenti  ed  e'
deliberata a  maggioranza  del  60%  dei  componenti  dei  rispettivi
consigli.