Art. 34. Le facolta' 1. Le facolta' sono le strutture di raccordo tra piu' dipartimenti, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, nonche' di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti. 2. Nel caso in cui i dipartimenti afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, oltre alle funzioni didattiche e di ricerca, svolgano funzioni assistenziali, le facolta' assumono la responsabilita' dei compiti conseguenti, secondo modalita' concordate con la RAS, garantendo l'inscindibilita' ed il coordinamento delle funzioni di insegnamento e ricerca con quelle di assistenza dei docenti di materie cliniche. 3. Le facolta' sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. 4. L'istituzione delle facolta' e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, a maggioranza non inferiore al 60% degli aventi diritto al voto. La proposta di istituzione puo' essere presentata da almeno due dipartimenti ed e' deliberata a maggioranza del 60% dei componenti dei rispettivi consigli.