(Statuto-art. 36)
                              Art. 36. 
                      Il consiglio di facolta' 
 
    1. Il consiglio di facolta' e' composto: 
    a) dal presidente; 
    b) dai direttori dei dipartimenti aggregati nella facolta', o  da
loro delegati; 
    c) da un numero di docenti di  ruolo,  non  superiore  a  trenta,
sulla base delle proposte dei dipartimenti partecipanti approvate dal
senato accademico e comunque in  misura  non  superiore  al  10%  dei
componenti  dei  consigli  dei  dipartimenti  che  partecipano   alla
facolta'. Rientrano tra i componenti: 
    c1) i coordinatori dei  corsi  di  studio  o  di  classe  di  cui
all'art. 45, di competenza nella facolta'; 
    c2) in rapporto al contributo di crediti didattici  connessi  con
gli insegnamenti di competenza di ogni dipartimento, docenti di ruolo
che svolgono attivita' didattica nella facolta', facenti parte  delle
giunte degli stessi dipartimenti, oppure responsabili delle attivita'
assistenziali di competenza  della  struttura,  ove  previste.  Detti
docenti sono  eletti  dalla  componente  docente  del  consiglio  del
dipartimento  di  appartenenza,  secondo   modalita'   definite   nel
regolamento  elettorale  di  Ateneo.  Per  la  determinazione   della
componente elettiva spettante ad ogni dipartimento, si  scomputano  i
coordinatori dei corsi di studio o di classe; 
      d) da una rappresentanza eletta dagli  studenti  dei  corsi  di
studio coordinati dalla facolta', pari al 15% del numero  complessivo
dei componenti del consiglio. 
    2. I docenti che non svolgono attivita' didattica nella  facolta'
non possono far parte del consiglio, fatta eccezione per i  direttori
di dipartimento. Ogni docente puo' far parte di un solo consiglio  di
facolta', tale opzione va esercitata entro cinque giorni  dalla  data
delle elezioni. 
    3. I componenti  eletti  del  consiglio  di  facolta'  durano  in
carica tre anni, ad eccezione della componente studentesca  che  dura
in carica due anni. 
    4. In caso di scadenza o anticipata cessazione  del  mandato  dei
direttori di dipartimento o dei coordinatori dei corsi di studio o di
classe il neoeletto subentra nel consiglio. 
    5. Nel caso in cui i componenti  eletti  cessino  di  appartenere
alla giunta di dipartimento, o non svolgano piu' attivita'  didattica
nell'ambito della facolta', il dipartimento provvede all'elezione dei
sostituti. 
    6. Le modalita' di variazione della composizione  del  consiglio,
conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione  dei  corsi  di
studio saranno definite in via regolamentare dal  senato  accademico.
Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al  diritto
di voto.