Art. 36. Il consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta' e' composto: a) dal presidente; b) dai direttori dei dipartimenti aggregati nella facolta', o da loro delegati; c) da un numero di docenti di ruolo, non superiore a trenta, sulla base delle proposte dei dipartimenti partecipanti approvate dal senato accademico e comunque in misura non superiore al 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti che partecipano alla facolta'. Rientrano tra i componenti: c1) i coordinatori dei corsi di studio o di classe di cui all'art. 45, di competenza nella facolta'; c2) in rapporto al contributo di crediti didattici connessi con gli insegnamenti di competenza di ogni dipartimento, docenti di ruolo che svolgono attivita' didattica nella facolta', facenti parte delle giunte degli stessi dipartimenti, oppure responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste. Detti docenti sono eletti dalla componente docente del consiglio del dipartimento di appartenenza, secondo modalita' definite nel regolamento elettorale di Ateneo. Per la determinazione della componente elettiva spettante ad ogni dipartimento, si scomputano i coordinatori dei corsi di studio o di classe; d) da una rappresentanza eletta dagli studenti dei corsi di studio coordinati dalla facolta', pari al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio. 2. I docenti che non svolgono attivita' didattica nella facolta' non possono far parte del consiglio, fatta eccezione per i direttori di dipartimento. Ogni docente puo' far parte di un solo consiglio di facolta', tale opzione va esercitata entro cinque giorni dalla data delle elezioni. 3. I componenti eletti del consiglio di facolta' durano in carica tre anni, ad eccezione della componente studentesca che dura in carica due anni. 4. In caso di scadenza o anticipata cessazione del mandato dei direttori di dipartimento o dei coordinatori dei corsi di studio o di classe il neoeletto subentra nel consiglio. 5. Nel caso in cui i componenti eletti cessino di appartenere alla giunta di dipartimento, o non svolgano piu' attivita' didattica nell'ambito della facolta', il dipartimento provvede all'elezione dei sostituti. 6. Le modalita' di variazione della composizione del consiglio, conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione dei corsi di studio saranno definite in via regolamentare dal senato accademico. Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al diritto di voto.