Art. 38. Il presidente del consiglio di facolta' 1. Il presidente e' eletto tra i professori ordinari che svolgono attivita' didattica nella facolta'. La carica di presidente e' incompatibile con quelle di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio o di classe. 2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio di facolta', la votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e con il sistema del ballottaggio tra i due candidati piu' votati nella seconda. 3. Il presidente convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno e organizzandone i lavori, il consiglio di facolta' e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; cura i rapporti con i dipartimenti ed i corsi di studio o di classe; sovraintende alla gestione degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti destinati alle attivita' formative. 4. Il presidente designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, presenti in consiglio di facolta', un vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepresidente e' nominato con decreto del rettore.