(Statuto-art. 38)
                              Art. 38. 
               Il presidente del consiglio di facolta' 
 
    1. Il presidente e' eletto tra i professori ordinari che svolgono
attivita' didattica  nella  facolta'.  La  carica  di  presidente  e'
incompatibile con quelle di direttore di dipartimento e  coordinatore
di corso di studio o di classe. 
    2. L'elettorato attivo spetta  ai  componenti  del  consiglio  di
facolta', la votazione avviene a maggioranza  assoluta  degli  aventi
diritto nella prima votazione e con il sistema del ballottaggio tra i
due candidati piu' votati nella seconda. 
    3. Il presidente convoca e presiede, predisponendo  l'ordine  del
giorno e organizzandone i lavori, il consiglio  di  facolta'  e  cura
l'esecuzione delle relative deliberazioni;  cura  i  rapporti  con  i
dipartimenti ed i corsi di studio  o  di  classe;  sovraintende  alla
gestione degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti  destinati
alle attivita' formative. 
    4. Il presidente designa tra i professori ordinari o associati  a
tempo pieno, presenti in consiglio di facolta', un vicepresidente che
lo sostituisce in tutte le sue funzioni  in  caso  di  impedimento  o
assenza. Il vicepresidente e' nominato con decreto del rettore.