Art. 39. La giunta di facolta' 1. Il consiglio di facolta', in considerazione della complessita' dell'attivita' didattica svolta nella struttura, puo' deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'istituzione di una giunta. 2. La giunta e' composta: a) dal presidente del consiglio di facolta', che la convoca e la presiede e dal vicepresidente; b) da cinque professori eletti dalla componente docente del consiglio di facolta' tra i coordinatori dei corsi di studio. 3. La giunta collabora con il presidente del consiglio di facolta' nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita attivita' istruttoria su tutte le materie di competenza del consiglio.