(Statuto-art. 39)
                              Art. 39. 
                        La giunta di facolta' 
 
    1. Il consiglio di facolta', in considerazione della complessita'
dell'attivita' didattica svolta nella struttura,  puo'  deliberare  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti l'istituzione di una giunta. 
    2. La giunta e' composta: 
    a) dal presidente del consiglio di facolta', che la convoca e  la
presiede e dal vicepresidente; 
    b) da cinque  professori  eletti  dalla  componente  docente  del
consiglio di facolta' tra i coordinatori dei corsi di studio. 
    3. La  giunta  collabora  con  il  presidente  del  consiglio  di
facolta' nell'espletamento delle sue funzioni ed  esercita  attivita'
istruttoria su tutte le materie di competenza del consiglio.