(Statuto-art. 40)
                              Art. 40. 
                      La commissione paritetica 
 
    1. Presso ogni facolta' e' istituita una  commissione  paritetica
docenti studenti  con  funzioni  di  monitoraggio  dell'attivita'  di
servizio agli studenti, dell'offerta formativa e della qualita' della
didattica complessiva. 
    2. La commissione paritetica e'  presieduta  dal  presidente  del
consiglio di facolta' o da un suo delegato ed e' composta da: 
    a) due docenti designati dal consiglio di facolta' tra i  docenti
del consiglio medesimo. La relativa  delibera  e'  assunta  senza  la
partecipazione della componente studentesca; 
    b) tre studenti, eletti tra  i  rappresentanti  in  consiglio  di
facolta' dagli stessi rappresentanti in consiglio, con voto  limitato
ad una preferenza. 
    3.  Le  regole  per  il  funzionamento  della  commissione   sono
stabilite nel regolamento generale di Ateneo. 
    4. La commissione paritetica: 
    a) svolge attivita'  di  monitoraggio  dell'offerta  formativa  e
della qualita' della didattica, nonche'  dell'attivita'  di  servizio
agli studenti; 
    b) individua gli indicatori  per  la  valutazione  dei  risultati
derivanti dall'attivita' di monitoraggio; 
    c) formula pareri sull'attivazione e soppressione  dei  corsi  di
studio e sull'adeguamento dei relativi ordinamenti didattici.