Art. 40. La commissione paritetica 1. Presso ogni facolta' e' istituita una commissione paritetica docenti studenti con funzioni di monitoraggio dell'attivita' di servizio agli studenti, dell'offerta formativa e della qualita' della didattica complessiva. 2. La commissione paritetica e' presieduta dal presidente del consiglio di facolta' o da un suo delegato ed e' composta da: a) due docenti designati dal consiglio di facolta' tra i docenti del consiglio medesimo. La relativa delibera e' assunta senza la partecipazione della componente studentesca; b) tre studenti, eletti tra i rappresentanti in consiglio di facolta' dagli stessi rappresentanti in consiglio, con voto limitato ad una preferenza. 3. Le regole per il funzionamento della commissione sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo. 4. La commissione paritetica: a) svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti; b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati derivanti dall'attivita' di monitoraggio; c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio e sull'adeguamento dei relativi ordinamenti didattici.