Art. 41. Corsi di studio 1. I corsi di studio sono rappresentati, secondo la vigente normativa sull'ordinamento universitario, dai corsi di laurea e dai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico. 2. I corsi di studio sono istituiti, attivati, disattivati, modificati e soppressi con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c).