(Statuto-art. 41)
                              Art. 41. 
                           Corsi di studio 
 
    1. I corsi di  studio  sono  rappresentati,  secondo  la  vigente
normativa sull'ordinamento universitario, dai corsi di laurea  e  dai
corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico. 
    2. I corsi  di  studio  sono  istituiti,  attivati,  disattivati,
modificati e soppressi con delibera del consiglio di amministrazione,
sentito il senato accademico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera
c).