(Statuto-art. 43)
                              Art. 43. 
             Il consiglio di corso di studio o di classe 
 
    1. Il consiglio di corso di studio e' composto: 
    a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che
svolgono attivita' didattica nell'ambito del corso di studio; 
    b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso pari al
15% dei componenti il consiglio. 
    Alle sedute del consiglio partecipano, senza diritto di  voto,  i
professori a contratto. 
    2. Le modalita' di partecipazione delle diverse componenti  e  le
eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di  competenza
del consiglio, sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo, nel
rispetto del principio di valutazione tra pari. 
    3. I corsi di studio dello  stesso  livello,  aventi  gli  stessi
obiettivi formativi qualificanti, sono  di  norma  raggruppati  nelle
classi di appartenenza, individuate ai sensi di legge e governati dal
consiglio di classe.  Le  classi  appartenenti  ad  una  comune  area
scientifico culturale, anche di diverse livello, possono essere rette
da un unico consiglio interclasse o consiglio di corso verticale. 
    4. In tutte le ipotesi previste dal precedente comma, le proposte
sono presentate dal consiglio di facolta' al  senato  accademico  per
l'approvazione.