(Statuto-art. 44)
                              Art. 44. 
 Competenze e funzioni del consiglio di corso di studio o di classe 
 
    1. Il consiglio di corso di studio o di classe: 
    a) formula le richieste di docenza ai dipartimenti, nel  rispetto
delle esigenze didattiche del corso; 
    b) stabilisce i contenuti didattici e le modalita' di svolgimento
dei corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro; 
    c) promuove e sostiene la qualita' ed i processi di valutazione e
monitoraggio  della  didattica,  nonche'  lo  sviluppo  di  modalita'
didattiche innovative; 
    d) delibera in  merito  ai  piani  di  studio  individuali,  alle
domande di trasferimento, ai passaggi, alla convalida degli esami  ed
alle eventuali domande degli studenti attinenti al  curriculum  degli
studi; 
    e)  puo'  proporre  ai   dipartimenti   ed   alla   facolta'   la
disattivazione e la modifica dei corsi di studio; 
    f)  propone  la  programmazione  delle  attivita'  didattiche   e
predispone le relazioni annuali sull'attivita'  didattica,  anche  al
fine di fornire elementi agli organi preposti alla valutazione; 
    g) definisce le politiche per  le  attivita'  di  tutorato  e  di
tirocinio degli studenti iscritti al corso. 
    2. Il consiglio esercita tutte le altre  funzioni  che  gli  sono
demandate dalle norme di legge, dallo statuto e  dai  regolamenti  di
Ateneo.