Art. 44. Competenze e funzioni del consiglio di corso di studio o di classe 1. Il consiglio di corso di studio o di classe: a) formula le richieste di docenza ai dipartimenti, nel rispetto delle esigenze didattiche del corso; b) stabilisce i contenuti didattici e le modalita' di svolgimento dei corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro; c) promuove e sostiene la qualita' ed i processi di valutazione e monitoraggio della didattica, nonche' lo sviluppo di modalita' didattiche innovative; d) delibera in merito ai piani di studio individuali, alle domande di trasferimento, ai passaggi, alla convalida degli esami ed alle eventuali domande degli studenti attinenti al curriculum degli studi; e) puo' proporre ai dipartimenti ed alla facolta' la disattivazione e la modifica dei corsi di studio; f) propone la programmazione delle attivita' didattiche e predispone le relazioni annuali sull'attivita' didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti alla valutazione; g) definisce le politiche per le attivita' di tutorato e di tirocinio degli studenti iscritti al corso. 2. Il consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.