(Statuto-art. 45)
                              Art. 45. 
           Il coordinatore dei corsi di studio o di classe 
 
    1. Il coordinatore dei corsi di studio o di classe e' eletto  dal
consiglio di corso tra i professori che svolgono attivita'  didattica
nel corso di studio. La  votazione  avviene  a  maggioranza  assoluta
degli  aventi  diritto  nella  prima  votazione  e  col  sistema  del
ballottaggio tra i due candidati piu' votati nella seconda. 
    2. Il coordinatore convoca e presiede, predisponendo l'ordine del
giorno ed organizzandone i lavori, il consiglio di corso di studio  o
di classe e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.