Art. 46. La giunta dei corsi di studio o di classe 1. Il consiglio di corso di studio o di classe, in considerazione della complessita' dell'attivita' didattica svolta all'interno del corso, puo' deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri l'istituzione di una giunta. 2. La giunta e' composta: a) dal coordinatore del corso di studio o di classe che la convoca e la presiede; b) da docenti di ruolo, eletti dalla componente docente del consiglio di corso di studio o di classe, in numero non superiore a quattro; c) da un numero di studenti non superiore a due, eletti fra i rappresentanti all'interno del corso di studio. 3. La giunta collabora con il coordinatore del corso di studio o di classe nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita attivita' istruttoria su tutte le materie di competenza del consiglio di corso di studio. Esercita ogni altra funzione ad essa espressamente delegata dal consiglio medesimo.