(Statuto-art. 46)
                              Art. 46. 
              La giunta dei corsi di studio o di classe 
 
    1. Il consiglio di corso di studio o di classe, in considerazione
della complessita' dell'attivita' didattica  svolta  all'interno  del
corso,  puo'  deliberare  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  membri
l'istituzione di una giunta. 
    2. La giunta e' composta: 
    a) dal coordinatore del corso  di  studio  o  di  classe  che  la
convoca e la presiede; 
    b) da docenti di  ruolo,  eletti  dalla  componente  docente  del
consiglio di corso di studio o di classe, in numero non  superiore  a
quattro; 
    c) da un numero di studenti non superiore a  due,  eletti  fra  i
rappresentanti all'interno del corso di studio. 
    3. La giunta collabora con il coordinatore del corso di studio  o
di classe nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita  attivita'
istruttoria su tutte le materie di competenza del consiglio di  corso
di  studio.  Esercita  ogni  altra  funzione  ad  essa  espressamente
delegata dal consiglio medesimo.