(Statuto-art. 48)
                              Art. 48. 
                     Scuole di specializzazione 
 
    1. Presso le facolta', i dipartimenti  e  i  centri  di  ricerca,
anche  interdipartimentali,  possono  essere  istituite   scuole   di
specializzazione  finalizzate  alla  formazione  di  specialisti   in
determinate aree culturali e professionali. 
    2. L'attivita' di specializzazione, finalizzata al  conseguimento
del titolo di diploma di  specializzazione,  rientra  tra  i  compiti
istituzionali dell'Universita'. 
    3. Le scuole svolgono la loro attivita' con  autonomia  didattica
ed organizzativa, nei limiti delle  disposizioni  normative  vigenti,
del presente statuto e dei regolamenti interni. 
    4. Le scuole di specializzazione sono istituite, su  proposta  di
uno   o   piu'   dipartimenti   con   delibera   del   consiglio   di
amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico. 
    5. Sono organi della scuola: il direttore e il consiglio. 
    6. Il direttore ha la responsabilita' amministrativa e gestionale
del corso ed e'  responsabile  del  funzionamento  della  scuola.  E'
eletto dal consiglio della scuola tra i professori di  ruolo  che  ne
fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed e'  immediatamente
rieleggibile una sola volta. 
    7. Il consiglio della scuola di specializzazione e' composto,  in
assenza di specifiche disposizioni normative, dai docenti di ruolo  e
a contratto e  dai  ricercatori  a  tempo  determinato  che  svolgono
attivita' didattica nell'ambito della scuola e da una  rappresentanza
degli specializzandi per ogni anno di corso. 
    8. Il direttore e' responsabile del funzionamento  della  scuola.
E' eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne
fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed e'  immediatamente
rieleggibile una sola volta. 
    9. Il consiglio della scuola di specializzazione e' composto,  in
assenza di specifiche disposizioni normative, da non meno  di  cinque
professori scelti tra i docenti che insegnano nella  scuole,  secondo
le modalita' stabilite da apposito regolamento di  Ateneo  e  da  una
rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.