Art. 49. Master universitari 1. I master di I e II livello sono istituiti su proposta di uno o piu' dipartimenti, in conformita' alle disposizioni normative vigenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico. 2. Le modalita' di funzionamento dei master universitari sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, in apposito regolamento di Ateneo. 3. Le gestione amministrativa ed organizzativa dei master e' affidata a quello tra i dipartimenti proponenti indicato nella proposta di istituzione del master.