(Statuto-art. 49)
                              Art. 49. 
                         Master universitari 
 
    1. I master di I e II livello sono istituiti su proposta di uno o
piu'  dipartimenti,  in  conformita'  alle   disposizioni   normative
vigenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere
favorevole del senato accademico. 
    2. Le modalita' di funzionamento  dei  master  universitari  sono
contenute,  per  quanto  non  stabilito  dalla  legge,  in   apposito
regolamento di Ateneo. 
    3. Le gestione amministrativa  ed  organizzativa  dei  master  e'
affidata a  quello  tra  i  dipartimenti  proponenti  indicato  nella
proposta di istituzione del master.