(Statuto-art. 50)
                              Art. 50. 
                            Orto botanico 
 
    1. L'orto botanico provvede alla tutela  ed  alla  valorizzazione
del patrimonio vegetale dell'Universita' necessario per la ricerca  e
la didattica e suscettibile di fruizione pubblica. 
    2. L'orto botanico e' annesso al dipartimento  cui  afferisce  la
maggior  parte  del  personale  docente   dei   settori   scientifico
disciplinari della botanica. 
    3. L'Universita', compatibilmente con le proprie  disponibilita',
assicura per la gestione dell'orto botanico, personale, finanziamenti
e strutture adeguati allo svolgimento  dei  compiti  istituzionali  e
promuove, di concerto con  le  strutture  didattiche  e  scientifiche
interessate, l'arricchimento del patrimonio. 
    4. Per l'apertura al pubblico dell'orto  botanico,  l'Universita'
puo' stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni  locali  e
con enti pubblici e privati.