Art. 50. Orto botanico 1. L'orto botanico provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio vegetale dell'Universita' necessario per la ricerca e la didattica e suscettibile di fruizione pubblica. 2. L'orto botanico e' annesso al dipartimento cui afferisce la maggior parte del personale docente dei settori scientifico disciplinari della botanica. 3. L'Universita', compatibilmente con le proprie disponibilita', assicura per la gestione dell'orto botanico, personale, finanziamenti e strutture adeguati allo svolgimento dei compiti istituzionali e promuove, di concerto con le strutture didattiche e scientifiche interessate, l'arricchimento del patrimonio. 4. Per l'apertura al pubblico dell'orto botanico, l'Universita' puo' stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali e con enti pubblici e privati.