(Statuto-art. 51)
                              Art. 51. 
                     Musei, collezioni e archivi 
 
    1. L'Universita' promuove la  valorizzazione  del  patrimonio  di
interesse storico e scientifico presente nei dipartimenti e  raccolto
in musei ed in collezioni scientifiche, assicurando  finanziamenti  e
personale,  compatibilmente  con  le  proprie  disponibilita'  ed  in
funzione del valore della struttura e della fruibilita' pubblica. 
    2. L'Universita' tutela la propria memoria storica, fin dalla sua
formazione,  rappresentata  dall'archivio  storico,  di  deposito   e
corrente,  assicurandone  la  conservazione  e   predisponendo,   per
ciascuna fase, gli strumenti atti  a  garantire  la  consultazione  e
l'affidabilita' dei documenti, sia in ambiente  tradizionale  che  in
ambiente digitale. 
    3. Per l'apertura al pubblico dei musei, delle collezioni e degli
archivi di cui al presente  articolo,  l'Universita'  puo'  stipulare
apposite  convenzioni  con  le  amministrazioni  locali  e  con  enti
pubblici e privati.