Art. 52. Sistema bibliotecario d'Ateneo 1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche e i centri di documentazione dell'Universita', ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione, anche mediante l'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione. 2. Ai fini d'indirizzo e razionalizzazione del funzionamento dei servizi bibliotecari e' istituita una «Commissione d'Ateneo per i servizi bibliotecari e documentari» (CAB). La CAB, presieduta dal rettore o da un suo delegato, e' composta dal dirigente responsabile per i servizi bibliotecari, da una rappresentanza dei docenti dei diversi dipartimenti e da una rappresentanza degli studenti. La CAB e' nominata su delibera del senato accademico ed e' rinnovata ogni tre anni. 3. La disciplina per il funzionamento della CAB e delle strutture afferenti al sistema e' demandata ad uno specifico regolamento di Ateneo, emanato dal rettore su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.