(Statuto-art. 52)
                              Art. 52. 
                   Sistema bibliotecario d'Ateneo 
 
    1.  Il  sistema  bibliotecario  di  Ateneo,  che   comprende   le
biblioteche e i centri  di  documentazione  dell'Universita',  ha  lo
scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di
acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio  bibliotecario
e   documentario,   nonche'   il   trattamento   e   la    diffusione
dell'informazione, anche mediante l'accesso alle risorse  informative
on-line, in funzione delle esigenze della ricerca,  della  didattica,
dell'amministrazione e della valutazione. 
    2. Ai fini d'indirizzo e razionalizzazione del funzionamento  dei
servizi bibliotecari e' istituita una  «Commissione  d'Ateneo  per  i
servizi bibliotecari e documentari» (CAB).  La  CAB,  presieduta  dal
rettore o da un suo delegato, e' composta dal dirigente  responsabile
per i servizi bibliotecari, da una  rappresentanza  dei  docenti  dei
diversi dipartimenti e da una rappresentanza degli studenti.  La  CAB
e' nominata su delibera del senato accademico ed  e'  rinnovata  ogni
tre anni. 
    3. La disciplina per il funzionamento della CAB e delle strutture
afferenti al sistema e' demandata ad  uno  specifico  regolamento  di
Ateneo, emanato  dal  rettore  su  delibera  del  senato  accademico,
sentito il consiglio di amministrazione.