Art. 16. Commissione per la valutazione e verifica delle proposte progettuali 1. La Commissione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto puo', per comprovate esigenze dettate dal numero di enti locali interessati, attivare una o piu' sottocommissioni composte dai componenti supplenti nominati ai sensi del medesimo art. 2. 2. La Commissione e' validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. La Commissione, nel corso della valutazione, puo' chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata e/o integrazioni documentali. Le richieste sono effettuate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dall'ente locale al momento della presentazione della domanda. 4. Nel caso in cui le risorse del Fondo subiscono una riduzione finanziaria o mutano le esigenze in termini di accoglienza, il contributo viene ridotto, da parte della Commissione tramite riduzione di posti, in misura proporzionale a tutti i progetti.