(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
                   Commissione per la valutazione 
                e verifica delle proposte progettuali 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 2, comma 2, del  decreto  puo',
per  comprovate  esigenze  dettate  dal   numero   di   enti   locali
interessati,  attivare  una  o  piu'  sottocommissioni  composte  dai
componenti supplenti nominati ai sensi del medesimo art. 2. 
    2. La Commissione e' validamente costituita  con  la  maggioranza
dei componenti e delibera a maggioranza  dei  presenti;  in  caso  di
parita' prevale il voto del presidente. 
    3. La Commissione, nel corso  della  valutazione,  puo'  chiedere
chiarimenti  in  relazione   alla   documentazione   presentata   e/o
integrazioni documentali. Le richieste sono effettuate esclusivamente
tramite Posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  PEC  indicato
dall'ente locale al momento della presentazione della domanda. 
    4. Nel caso in cui le risorse del Fondo subiscono  una  riduzione
finanziaria o mutano  le  esigenze  in  termini  di  accoglienza,  il
contributo  viene  ridotto,  da  parte  della   Commissione   tramite
riduzione di posti, in misura proporzionale a tutti i progetti.