Art. 17. Valutazione delle proposte progettuali di cui al capo I 1. La Commissione puo' chiedere variazioni della capacita' ricettiva in base alle risorse finanziarie disponibili e/o alle necessita' di accoglienza nazionali e/o alle caratteristiche del territorio di riferimento nonche' delle strutture di accoglienza. 2. La Commissione puo' stabilire il costo massimo di progetto, fissato in base alla totalita' delle domande pervenute e/o chiedere rimodulazioni del progetto e del relativo piano finanziario; si riserva altresi' di acquisire elementi quali-quantitativi di contesto al fine di stabilire i parametri del costo massimo del progetto, determinato sulla base dei principi amministrativi di coerenza, economicita' e efficienza dei servizi dedicati, nonche' sulla specificita' dei servizi. 3. All'esito dell'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto la Commissione assegna i punteggi in relazione alle singole categorie di destinatari di cui all'art. 3, comma 2, delle presenti linee guida e forma con cadenza semestrale le relative graduatorie ai fini della emanazione del decreto di cui 2, comma 4.