(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
       Valutazione delle proposte progettuali di cui al capo I 
 
    1.  La  Commissione  puo'  chiedere  variazioni  della  capacita'
ricettiva in base  alle  risorse  finanziarie  disponibili  e/o  alle
necessita' di accoglienza  nazionali  e/o  alle  caratteristiche  del
territorio di riferimento nonche' delle strutture di accoglienza. 
    2. La Commissione puo' stabilire il costo  massimo  di  progetto,
fissato in base alla totalita' delle domande pervenute  e/o  chiedere
rimodulazioni del progetto  e  del  relativo  piano  finanziario;  si
riserva altresi' di acquisire elementi quali-quantitativi di contesto
al fine di stabilire i parametri  del  costo  massimo  del  progetto,
determinato sulla  base  dei  principi  amministrativi  di  coerenza,
economicita'  e  efficienza  dei  servizi  dedicati,  nonche'   sulla
specificita' dei servizi. 
    3.  All'esito  dell'esame  delle  domande  presentate  ai   sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto la Commissione assegna  i  punteggi
in relazione alle singole categorie di destinatari di cui all'art. 3,
comma 2, delle presenti linee guida e forma con cadenza semestrale le
relative graduatorie ai fini della emanazione del decreto di  cui  2,
comma 4.