Art. 18. Verifica delle domande di prosecuzione di cui al capo II 1. Ai fini della autorizzazione alla prosecuzione dei progetti di accoglienza, la Commissione, acquisita la domanda, verifica l'adeguatezza del PFP e della documentazione prodotta per ciascun progetto per il quale e' stata presentata la domanda. 2. Nelle more della verifica, gli enti titolari di finanziamento sono autorizzati al proseguimento dell'accoglienza delle persone gia' prese in carico. 3. La Commissione puo' non autorizzare la prosecuzione dei progetti degli enti locali che hanno riportato penalita' durante il triennio precedente. 4. La Commissione, ultimata la verifica, predispone l'elenco dei progetti ammessi alla prosecuzione per il triennio successivo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto di assegnazione delle risorse del Fondo. 5. Nel caso di mancata autorizzazione alla prosecuzione, la Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, provvede al trasferimento delle persone ancora in accoglienza e fornisce le indicazioni circa i tempi e le modalita' di chiusura del progetto nonche' le procedure per il riconoscimento o la restituzione degli eventuali accreditamenti di risorse non ancora spese.