(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
      Verifica delle domande di prosecuzione di cui al capo II 
 
    1. Ai fini della autorizzazione alla prosecuzione dei progetti di
accoglienza,  la  Commissione,   acquisita   la   domanda,   verifica
l'adeguatezza del PFP e della  documentazione  prodotta  per  ciascun
progetto per il quale e' stata presentata la domanda. 
    2. Nelle more della verifica, gli enti titolari di  finanziamento
sono autorizzati al proseguimento dell'accoglienza delle persone gia'
prese in carico. 
    3. La  Commissione  puo'  non  autorizzare  la  prosecuzione  dei
progetti degli enti locali che hanno riportato penalita'  durante  il
triennio precedente. 
    4. La Commissione, ultimata la verifica, predispone l'elenco  dei
progetti ammessi alla prosecuzione per  il  triennio  successivo,  ai
fini dell'emanazione  del  relativo  decreto  di  assegnazione  delle
risorse del Fondo. 
    5. Nel caso  di  mancata  autorizzazione  alla  prosecuzione,  la
Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, provvede al
trasferimento delle persone  ancora  in  accoglienza  e  fornisce  le
indicazioni circa i tempi e le modalita'  di  chiusura  del  progetto
nonche' le procedure per il riconoscimento o  la  restituzione  degli
eventuali accreditamenti di risorse non ancora spese.