Art. 19. Piano finanziario preventivo 1. Gli enti locali, di cui ai capi I e II presentano il Piano finanziario preventivo e la relazione di cofinanziamento tenendo conto delle spese ammissibili di cui al Manuale unico di rendicontazione, nonche' un co-finanziamento da parte degli enti nella misura minima del 5% del costo complessivo del progetto.