(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
                      Requisiti delle strutture 
 
    1. Gli enti locali si avvalgono di strutture: 
    a) residenziali e civili abitazioni,  adibite  all'accoglienza  e
ubicate sul territorio dell'ente locale proponente o  di  altro  ente
locale nell'ambito della  medesima  provincia,  a  esso  associato  o
consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto; 
    b) pienamente e immediatamente fruibili; 
    c) conformi  alle  vigenti  normative  comunitarie,  nazionali  e
regionali,  in  materia   residenziale,   sanitaria,   di   sicurezza
antincendio e antinfortunistica nonche', nel caso  di  strutture  per
minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o  accreditate  come
previsto  dalla  vigente  normativa  nazionale  e/o   regionale   per
l'accoglienza dei minori, laddove non sussiste ancora un  recepimento
regionale del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21
maggio 2001,  n.  308,  recante  «requisiti  minimi  strutturali  per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a  ciclo
residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della  legge  8
novembre 2000, n. 328»; 
    d) predisposte e  organizzate  in  relazione  alle  esigenze  dei
beneficiari, tenendo conto delle  caratteristiche  delle  persone  da
accogliere; 
    e) ubicate in  centri  abitati  ovvero  in  luoghi  adeguatamente
serviti dal trasporto pubblico al fine  di  consentire  una  regolare
erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata. 
    2. All'atto di  presentazione  della  domanda  l'ente  locale  e'
tenuto a produrre una relazione dell'ufficio tecnico per ogni  unita'
immobiliare indicata  nella  dichiarazione  sostitutiva  e  descritta
nella/e scheda/e strutture, prodotte ai sensi dell'art. 9,  comma  4,
lettera d-bis), delle presenti linee guida.  In  caso  di  comprovati
motivi che impediscano la produzione del predetto  documento  tecnico
nei tempi previsti, l'ente locale  aggiudicatario  del  finanziamento
dovra'  provvedervi  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del
decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto.  In  caso
di servizi di accoglienza  per  minori  stranieri  non  accompagnati,
l'ente locale proponente, deve produrre copia dell'autorizzazione e/o
accreditamento delle strutture individuate.