Art. 20. Requisiti delle strutture 1. Gli enti locali si avvalgono di strutture: a) residenziali e civili abitazioni, adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto; b) pienamente e immediatamente fruibili; c) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nonche', nel caso di strutture per minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate come previsto dalla vigente normativa nazionale e/o regionale per l'accoglienza dei minori, laddove non sussiste ancora un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»; d) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere; e) ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata. 2. All'atto di presentazione della domanda l'ente locale e' tenuto a produrre una relazione dell'ufficio tecnico per ogni unita' immobiliare indicata nella dichiarazione sostitutiva e descritta nella/e scheda/e strutture, prodotte ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d-bis), delle presenti linee guida. In caso di comprovati motivi che impediscano la produzione del predetto documento tecnico nei tempi previsti, l'ente locale aggiudicatario del finanziamento dovra' provvedervi entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto. In caso di servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, l'ente locale proponente, deve produrre copia dell'autorizzazione e/o accreditamento delle strutture individuate.