Art. 21. Enti attuatori 1. Per la realizzazione dei servizi descritti dalle presenti linee guida l'ente locale puo' avvalersi di uno o piu' enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento. 2. Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attivita' e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda di contributo, nonche', nel caso di servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, dimostrare la pluriennale e comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di soggetti. 3. Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, e' obbligatorio - fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall'ente locale proponente - indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente decreto. 4. Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonche', eventualmente, dei minori. 5. Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione. 6. E' data la possibilita' di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalita' previsti dalla vigente normativa di riferimento.