(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
                           Enti attuatori 
 
    1. Per la realizzazione  dei  servizi  descritti  dalle  presenti
linee  guida  l'ente  locale  puo'  avvalersi  di  uno  o  piu'  enti
attuatori, selezionati attraverso procedure  espletate  nel  rispetto
della normativa di riferimento. 
    2.  Gli  enti  attuatori  devono  possedere  una  pluriennale   e
consecutiva esperienza nella presa in carico di  richiedenti/titolari
di protezione internazionale, comprovata da attivita'  e  servizi  in
essere, al momento della presentazione della domanda  di  contributo,
nonche', nel caso di servizi di accoglienza per minori stranieri  non
accompagnati, dimostrare la pluriennale e comprovata esperienza nella
presa in carico di tale tipologia di soggetti. 
    3. Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, e' obbligatorio  -
fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall'ente  locale
proponente - indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i
servizi indicati nel presente decreto. 
    4.  Nel  caso  in  cui  l'ente  attuatore  sia  una   ATI/ATS/RTI
(associazione  temporanea  di  impresa/associazione   temporanea   di
scopo/raggruppamento temporaneo di  impresa),  raggruppata  in  forma
orizzontale tutti i compartecipanti  sono  chiamati  a  possedere  il
requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella  presa  in
carico dei richiedenti e  titolari  di  protezione  internazionale  o
umanitaria nonche', eventualmente, dei minori. 
    5.  Nel  caso  in  cui  l'ente  attuatore  sia  una   ATI/ATS/RTI
(associazione  temporanea  di  impresa/associazione   temporanea   di
scopo/raggruppamento temporaneo di  impresa),  raggruppata  in  forma
verticale i compartecipanti devono essere in possesso  dei  requisiti
di pluriennale e consecutiva  esperienza  ciascuno  relativamente  ai
servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati
dal documento di costituzione. 
    6. E' data la possibilita' di formalizzare  l'associazione  o  il
raggruppamento anche successivamente all'ammissione dell'ente  locale
al finanziamento, in ogni caso  nel  rispetto  dei  termini  e  delle
modalita' previsti dalla vigente normativa di riferimento.