(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
          Variazioni del servizio di accoglienza finanziato 
 
    1. I servizi indicati nelle  domande  di  contributo  ammesse  al
riparto  del  Fondo,  non  possono  subire,  nella  fase   attuativa,
variazioni. 
    2. Previa apposita domanda, la Direzione centrale,  acquisito  il
parere del Servizio centrale, autorizza l'ente locale alla variazione
dell'ente attuatore per scadenza naturale della convenzione stipulata
o per altre causa di estinzione anticipata della stessa. 
    3. La richiesta di  variazione  delle  strutture  di  accoglienza
corredata della documentazione dei cui all'art. 8, comma  4,  lettere
d), e) ed f), delle presenti linee guida e' presentata alla Direzione
centrale che, acquisito il parere  del  Servizio  centrale,  comunica
l'eventuale nulla osta. 
    4.  La  rimodulazione  del  piano  finanziario   preventivo,   da
presentare  al  Servizio   centrale,   non   puo'   pregiudicare   la
continuazione  e  la   qualita'   dei   servizi   offerti,   e   deve
obbligatoriamente attenersi a quanto previsto nel «Manuale unico  per
la rendicontazione SPRAR». La  macro  voce  «Integrazione»  di  detto
piano   finanziario   preventivo   non   puo'   subire    diminuzioni
dell'ammontare  complessivo  fissato  nella  domanda  di   contributo
approvata. 
    5. La richiesta di variazione del numero  dei  posti  complessivi
del progetto e' presentata alla Direzione centrale che, acquisito  il
parere del Servizio centrale, autorizza la variazione. 
    6. Le  variazioni  apportate  senza  la  prevista  autorizzazione
comportano l'applicazione dei punteggi di penalita' di  cui  all'art.
27 delle presenti linee guida.