Art. 22. Variazioni del servizio di accoglienza finanziato 1. I servizi indicati nelle domande di contributo ammesse al riparto del Fondo, non possono subire, nella fase attuativa, variazioni. 2. Previa apposita domanda, la Direzione centrale, acquisito il parere del Servizio centrale, autorizza l'ente locale alla variazione dell'ente attuatore per scadenza naturale della convenzione stipulata o per altre causa di estinzione anticipata della stessa. 3. La richiesta di variazione delle strutture di accoglienza corredata della documentazione dei cui all'art. 8, comma 4, lettere d), e) ed f), delle presenti linee guida e' presentata alla Direzione centrale che, acquisito il parere del Servizio centrale, comunica l'eventuale nulla osta. 4. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare al Servizio centrale, non puo' pregiudicare la continuazione e la qualita' dei servizi offerti, e deve obbligatoriamente attenersi a quanto previsto nel «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR». La macro voce «Integrazione» di detto piano finanziario preventivo non puo' subire diminuzioni dell'ammontare complessivo fissato nella domanda di contributo approvata. 5. La richiesta di variazione del numero dei posti complessivi del progetto e' presentata alla Direzione centrale che, acquisito il parere del Servizio centrale, autorizza la variazione. 6. Le variazioni apportate senza la prevista autorizzazione comportano l'applicazione dei punteggi di penalita' di cui all'art. 27 delle presenti linee guida.