Art. 23. Piano finanziario preventivo e costi dei servizi 1. Il piano finanziario deve essere redatto in conformita' al modello di «Piano finanziario preventivo» tenendo conto delle spese ammissibili e dei limiti di cui al «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR». 2. L'ente locale e' tenuto a presentare il piano finanziario, che avra' valore per ognuna delle annualita' del triennio finanziato, fatta salva la possibilita' di rimodulazione cosi' come previsto «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR». 3. Nel redigere il «Piano finanziario preventivo» si dovranno allocare risorse pari ad almeno il 7% del costo complessivo nella voce «I - Spese per l'integrazione»; non potendosi ricomprendere in detta percentuale l'eventuale cofinanziamento. 4. Gli enti locali che presentano domanda di finanziamento ai sensi del capo I delle presenti linee guida possono imputare i costi di adeguamento delle strutture. La misura di tale intervento non puo' superare il 3,33% del costo annuo complessivo, a valere su tutto il triennio ammesso a finanziamento. 5. I lavori di adeguamento di cui al punto precedente devono essere ultimati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse del Fondo, che ha valore di notifica. 6. Gli enti locali che presentano domanda di prosecuzione di erogazione dei servizi di accoglienza integrata (accreditamento) in conformita' con quanto previsto dal capo II, non possono imputare costi di adeguamento delle strutture se non a seguito di specifica autorizzazione da parte della Direzione centrale, sentito il parere del Servizio centrale.