(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
          Piano finanziario preventivo e costi dei servizi 
 
    1. Il piano finanziario deve essere  redatto  in  conformita'  al
modello di «Piano finanziario preventivo» tenendo conto  delle  spese
ammissibili  e  dei  limiti  di  cui  al  «Manuale   unico   per   la
rendicontazione SPRAR». 
    2. L'ente locale e' tenuto a presentare il piano finanziario, che
avra' valore per ognuna delle  annualita'  del  triennio  finanziato,
fatta salva la possibilita'  di  rimodulazione  cosi'  come  previsto
«Manuale unico per la rendicontazione SPRAR». 
    3. Nel redigere il «Piano  finanziario  preventivo»  si  dovranno
allocare risorse pari ad almeno il 7%  del  costo  complessivo  nella
voce «I - Spese per l'integrazione»; non potendosi  ricomprendere  in
detta percentuale l'eventuale cofinanziamento. 
    4. Gli enti locali che presentano  domanda  di  finanziamento  ai
sensi del capo I delle presenti linee guida possono imputare i  costi
di adeguamento delle strutture. La misura di tale intervento non puo'
superare il 3,33% del costo annuo complessivo, a valere su  tutto  il
triennio ammesso a finanziamento. 
    5. I lavori di adeguamento di  cui  al  punto  precedente  devono
essere ultimati entro e non  oltre  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione delle  risorse
del Fondo, che ha valore di notifica. 
    6. Gli enti locali che  presentano  domanda  di  prosecuzione  di
erogazione dei servizi di accoglienza integrata  (accreditamento)  in
conformita' con quanto previsto dal capo  II,  non  possono  imputare
costi di adeguamento delle strutture se non a  seguito  di  specifica
autorizzazione da parte della Direzione centrale, sentito  il  parere
del Servizio centrale.