(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
                         Costi inammissibili 
 
    1. Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di  immobili,  ne'
quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto
degli stessi. 
    2. Non sono ammissibili i costi di adeguamento delle strutture da
adibire all'accoglienza, che abbiano beneficiato, o per le quali  sia
stato richiesto, un contributo a valere su altre risorse nazionali  o
comunitarie. 
    3. Non sono ammissibili a carico della quota  di  contributo  del
FNPSA le valorizzazioni di beni, servizi o personale. 
    4. E'  vietato  il  subappalto  della  gestione  dei  servizi  di
accoglienza   finanziati.   Si   considera   subappalto   anche    il
frazionamento  dei  singoli  servizi  previsti   dalla   domanda   di
contributo, in capo direttamente all'ente locale proponente  o  degli
eventuali enti attuatori.