(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
              Presentazione del rendiconto e controlli 
 
    1. Il  rendiconto  delle  spese  sostenute  dall'ente  locale  e'
presentato alla Direzione centrale, tramite il Servizio centrale, con
le modalita' indicate  nel  «Manuale  unico  per  la  rendicontazione
SPRAR». Il rendiconto  deve  essere  conforme  al  Piano  finanziario
preventivo originario o  rimodulato  successivamente,  come  previsto
all'art. 3,  comma  3.  L'ente  locale  e'  tenuto  a  conservare  la
documentazione contabile relativa alle  spese  sostenute  per  almeno
cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto. 
    2. L'ente locale e' chiamato ad  avvalersi  della  figura  di  un
Revisore  indipendente,  che  assume  l'incarico  di  effettuare   le
verifiche   amministrativo-contabili    di    tutti    i    documenti
giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione,
della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della
esattezza e dell'ammissibilita' delle spese  in  relazione  a  quanto
disposto dalla legislazione nazionale  e  comunitaria,  dai  principi
contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di  rendicontazione
SPRAR». L'attivita' di verifica si sostanzia in  un  «certificato  di
revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione  delle
spese sostenute. 
    3. L'incarico di revisione puo' essere affidato a: 
    a) professionisti (revisori contabili iscritti al Registro tenuto
presso il Ministero dell'economia e  delle  finanze  o  revisori  dei
conti degli enti locali iscritti all'albo tenuto presso il  Ministero
dell'interno); 
    b) societa' di servizi o di revisione contabile. In  questo  caso
e' necessario che il soggetto preposto alla  firma  (persona  fisica)
sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e sia munito di formale delega  per  la  sottoscrizione
della documentazione in nome e per conto della societa' di servizi  o
di revisione. 
    4. L'ente locale presenta, con cadenza  semestrale,  al  Servizio
centrale per il  successivo  inoltro  alla  Direzione  centrale,  una
scheda di monitoraggio dei servizi erogati e una relazione intermedia
e annuale sull'attivita' svolta e sui  risultati  raggiunti,  redatta
anche  sulla  base  degli  esiti  delle  procedure  di  integrazione,
compresa quella linguistica, e  sul  grado  di  adesione  in  termini
numerici agli altri servizi erogati. 
    5. L'ente locale  ha  l'obbligo  di  inviare,  al  momento  della
presentazione  della  rendicontazione  delle  spese   sostenute,   la
scansione dei giustificativi di spesa, delle relative quietanze e  di
tutta la documentazione di  supporto,  comprendente  tra  l'altro  il
numero  delle  prestazioni  erogate,  nelle  modalita'  che  verranno
stabilite e comunicate  dal  Servizio  centrale.  Le  scansioni  sono
accompagnate da dichiarazione ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, a firma di  un  responsabile  dell'ente
locale, attestante il fatto che le stesse  sono  copia  conforme  dei
documenti originari. 
    6. L'ente locale ha l'obbligo di rispettare tutte  le  previsioni
normative in materia di tracciabilita' e pubblicita'  dell'intervento
con particolare riguardo, ma non esclusivamente,  a  quanto  previsto
dalla delibera CIPE n. 24/2004 in merito al Codice unico di progetto,
e dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni,
relativamente alla parte sulla tracciabilita' dei flussi finanziari. 
    7. La Direzione centrale, avvalendosi del supporto  del  Servizio
centrale, dispone verifiche e ispezioni sui servizi degli enti locali
assegnatari del contributo.