Art. 25. Presentazione del rendiconto e controlli 1. Il rendiconto delle spese sostenute dall'ente locale e' presentato alla Direzione centrale, tramite il Servizio centrale, con le modalita' indicate nel «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR». Il rendiconto deve essere conforme al Piano finanziario preventivo originario o rimodulato successivamente, come previsto all'art. 3, comma 3. L'ente locale e' tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per almeno cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto. 2. L'ente locale e' chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilita' delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». L'attivita' di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute. 3. L'incarico di revisione puo' essere affidato a: a) professionisti (revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze o revisori dei conti degli enti locali iscritti all'albo tenuto presso il Ministero dell'interno); b) societa' di servizi o di revisione contabile. In questo caso e' necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della societa' di servizi o di revisione. 4. L'ente locale presenta, con cadenza semestrale, al Servizio centrale per il successivo inoltro alla Direzione centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati e una relazione intermedia e annuale sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti, redatta anche sulla base degli esiti delle procedure di integrazione, compresa quella linguistica, e sul grado di adesione in termini numerici agli altri servizi erogati. 5. L'ente locale ha l'obbligo di inviare, al momento della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, la scansione dei giustificativi di spesa, delle relative quietanze e di tutta la documentazione di supporto, comprendente tra l'altro il numero delle prestazioni erogate, nelle modalita' che verranno stabilite e comunicate dal Servizio centrale. Le scansioni sono accompagnate da dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a firma di un responsabile dell'ente locale, attestante il fatto che le stesse sono copia conforme dei documenti originari. 6. L'ente locale ha l'obbligo di rispettare tutte le previsioni normative in materia di tracciabilita' e pubblicita' dell'intervento con particolare riguardo, ma non esclusivamente, a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 24/2004 in merito al Codice unico di progetto, e dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla parte sulla tracciabilita' dei flussi finanziari. 7. La Direzione centrale, avvalendosi del supporto del Servizio centrale, dispone verifiche e ispezioni sui servizi degli enti locali assegnatari del contributo.