(Statuto-art. 8)
 
                               Art. 8. 
                          Senato accademico 
 
    1. Il senato accademico e' composto da: 
    a) il Rettore/la Rettrice; 
    b) i/le due prorettori/prorettrici; 
    c) i/le presidi delle facolta'; 
    d) due rappresentanti degli studenti/delle  studentesse  scelti/e
secondo il regolamento elezioni. 
    2. Il Rettore/la  Rettrice  puo'  nominare  tra  i  professori/le
professoresse  di  prima  fascia   dell'Universita',   fino   a   tre
delegati/delegate. 
    3.  I  delegati/le  delegate  del  Rettore/della  Rettrice  e  il
direttore/la direttrice partecipano con diritto  di  voto  consultivo
alle sedute del senato accademico. 
    4. Il senato accademico: 
    a) approva, sentito la commissione per gli studi, il  regolamento
didattico generale e i regolamenti dei corsi di studio; 
    b) approva, nel rispetto delle  direttive  generali  di  sviluppo
approvate dal consiglio dell'Universita'  nonche'  nel  rispetto  del
bilancio  annuale  e  pluriennale  dell'Universita',  la  stipula  di
convenzioni aventi ad oggetto la  didattica  e  la  ricerca,  facendo
salve le competenze esclusive del consiglio dell'Universita'; 
    c) si esprime in merito al programma annuale delle attivita'  sia
per la didattica che  per  la  ricerca,  sentita  la  commissione  di
ricerca per l'ambito della ricerca e la commissione  per  gli  studi,
per l'ambito della  didattica;  esprime  un  parere  in  merito  alla
relazione annuale sulla gestione; 
    d)  esprime  parere  in  merito  alla  nomina  del  Rettore/della
Rettrice;  si   esprime   altresi'   in   merito   alla   nomina   di
professori/professoresse,  incluse   le   posizioni   di   professori
straordinari/professoresse straordinarie a  tempo  determinato  e  di
ricercatori/ricercatrici, ed esercita le  attribuzioni  conformemente
ai regolamenti interni della procedura per la nomina in ruolo; 
    e) esprime parere in merito  all'istituzione  e  la  chiusura  di
strutture  organizzative  accademiche,  facolta'  e  centri  per   la
didattica e la ricerca; 
    f) esprime parere in merito al regolamento generale di Ateneo, al
regolamento delle unita' organizzative accademiche e dei loro organi,
in modo particolare a quello di facolta', dei centri per la didattica
e la ricerca, nonche' al regolamento dei centri di servizio; 
    g) esprime parere in merito ad eventuali  modifiche  al  presente
statuto; 
    h) esprime parere in merito ai regolamenti  che  disciplinano  il
trattamento giuridico del personale docente e ai criteri per il  loro
trattamento economico; 
    i) esprime parere in merito al calendario accademico. 
    5. Il senato accademico ha la facolta' di delegare l'approvazione
di determinate convenzioni. 
    6.  Ove  il  consiglio  dell'Universita'  richieda,  per  le  sue
specifiche delibere, l'acquisizione di proposte e/o pareri, a cui  si
dovra' provvedere entro sessanta giorni dalla loro richiesta; decorso
infruttuosamente tale termine, il consiglio  dell'Universita'  potra'
deliberare anche in assenza degli stessi. 
    7.  Il  senato  accademico  puo'  costituire  commissioni  a  cui
delegare la trattazione di specifiche questioni di sua competenza.