Art. 8. Senato accademico 1. Il senato accademico e' composto da: a) il Rettore/la Rettrice; b) i/le due prorettori/prorettrici; c) i/le presidi delle facolta'; d) due rappresentanti degli studenti/delle studentesse scelti/e secondo il regolamento elezioni. 2. Il Rettore/la Rettrice puo' nominare tra i professori/le professoresse di prima fascia dell'Universita', fino a tre delegati/delegate. 3. I delegati/le delegate del Rettore/della Rettrice e il direttore/la direttrice partecipano con diritto di voto consultivo alle sedute del senato accademico. 4. Il senato accademico: a) approva, sentito la commissione per gli studi, il regolamento didattico generale e i regolamenti dei corsi di studio; b) approva, nel rispetto delle direttive generali di sviluppo approvate dal consiglio dell'Universita' nonche' nel rispetto del bilancio annuale e pluriennale dell'Universita', la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la didattica e la ricerca, facendo salve le competenze esclusive del consiglio dell'Universita'; c) si esprime in merito al programma annuale delle attivita' sia per la didattica che per la ricerca, sentita la commissione di ricerca per l'ambito della ricerca e la commissione per gli studi, per l'ambito della didattica; esprime un parere in merito alla relazione annuale sulla gestione; d) esprime parere in merito alla nomina del Rettore/della Rettrice; si esprime altresi' in merito alla nomina di professori/professoresse, incluse le posizioni di professori straordinari/professoresse straordinarie a tempo determinato e di ricercatori/ricercatrici, ed esercita le attribuzioni conformemente ai regolamenti interni della procedura per la nomina in ruolo; e) esprime parere in merito all'istituzione e la chiusura di strutture organizzative accademiche, facolta' e centri per la didattica e la ricerca; f) esprime parere in merito al regolamento generale di Ateneo, al regolamento delle unita' organizzative accademiche e dei loro organi, in modo particolare a quello di facolta', dei centri per la didattica e la ricerca, nonche' al regolamento dei centri di servizio; g) esprime parere in merito ad eventuali modifiche al presente statuto; h) esprime parere in merito ai regolamenti che disciplinano il trattamento giuridico del personale docente e ai criteri per il loro trattamento economico; i) esprime parere in merito al calendario accademico. 5. Il senato accademico ha la facolta' di delegare l'approvazione di determinate convenzioni. 6. Ove il consiglio dell'Universita' richieda, per le sue specifiche delibere, l'acquisizione di proposte e/o pareri, a cui si dovra' provvedere entro sessanta giorni dalla loro richiesta; decorso infruttuosamente tale termine, il consiglio dell'Universita' potra' deliberare anche in assenza degli stessi. 7. Il senato accademico puo' costituire commissioni a cui delegare la trattazione di specifiche questioni di sua competenza.