Art. 9. Rettore/Rettrice 1. Il Rettore/la Rettrice e' nominato/a dal consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico, scelto/a tra professori/professoresse universitari/e di riconosciuto valore scientifico internazionale. Resta in carica per un quadriennio accademico e puo' essere confermato/a una sola volta. 2. Il Rettore/la Rettrice: a) convoca e presiede il senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue delibere, fatta salva l'esecuzione di quelle delibere del senato accademico che sono riservate al/alla presidente del consiglio dell'Universita'; b) riferisce al consiglio dell'Universita', in occasione della relazione sulla gestione, sugli obiettivi raggiunti dall'Universita' nella didattica e nella ricerca; c) nelle materie di sua competenza, cura l'osservanza delle leggi, delle norme concernenti l'ordinamento universitario e delle linee guida in materia scientifica e didattica; rinvia le decisioni di altri organi, nel caso di contrarieta' alla legge, ai regolamenti, allo statuto o alle delibere del senato accademico. Quest'ultimo deve essere informato nei casi piu' gravi; d) propone convenzioni ai sensi dell'art. 29, comma 2, con altre universita', centri di ricerca, nonche' istituzioni culturali e scientifiche; e) propone al consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico, l'istituzione e la chiusura di unita' organizzative accademiche e centri per la didattica e la ricerca; f) avvia, secondo le disposizioni vigenti, i procedimenti disciplinari nei confronti del personale accademico e degli studenti/delle studentesse e adotta nei confronti di questi ultimi/di queste ultime eventuali provvedimenti disciplinari; g) approva il conferimento di premi in riferimento a didattica e ricerca; h) rappresenta l'Universita' in occasione di cerimonie accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; i) sottoscrive i contratti di lavoro del personale accademico; j) sottoscrive le convenzioni che sono state approvate dal senato accademico; k) stipula, unitamente al/alla presidente del consiglio dell'Universita' e al direttore/alla direttrice, convenzioni programmatico-finanziarie con la Provincia autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Universita' si impegna a raggiungere; l) stipula con i/le presidi delle facolta', con i direttori/direttrici dei centri di ricerca o di altre strutture organizzative accademiche gli accordi sugli obiettivi da raggiungere; m) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; n) esercita tutte le altre funzioni ad esso/essa attribuite dalla legge, fatta salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto. 3. Su proposta del Rettore/della Rettrice, il consiglio dell'Universita' nomina fino a due prorettori/prorettrici, scelti/e tra professori/professoresse di prima fascia appartenenti preferibilmente ad una facolta' diversa da quella del Rettore/della Rettrice che rimarranno in carica quattro anni. I prorettori/le prorettrici sono chiamati/e a sostituire il Rettore/la Rettrice in caso di sua assenza o impedimento. 4. Il Rettore/la Rettrice ha la facolta' di delegare competenze e l'adozione di atti giuridici.