(Statuto-art. 9)
 
                               Art. 9. 
                          Rettore/Rettrice 
 
    1.  Il  Rettore/la   Rettrice   e'   nominato/a   dal   consiglio
dell'Universita',  sentito  il  senato   accademico,   scelto/a   tra
professori/professoresse  universitari/e   di   riconosciuto   valore
scientifico  internazionale.  Resta  in  carica  per  un  quadriennio
accademico e puo' essere confermato/a una sola volta. 
    2. Il Rettore/la Rettrice: 
    a)  convoca  e  presiede  il   senato   accademico   e   provvede
all'esecuzione delle sue delibere, fatta salva l'esecuzione di quelle
delibere del senato accademico che sono riservate al/alla  presidente
del consiglio dell'Universita'; 
    b) riferisce al consiglio dell'Universita',  in  occasione  della
relazione sulla gestione, sugli obiettivi raggiunti  dall'Universita'
nella didattica e nella ricerca; 
    c) nelle materie  di  sua  competenza,  cura  l'osservanza  delle
leggi, delle norme concernenti l'ordinamento  universitario  e  delle
linee guida in materia scientifica e didattica; rinvia  le  decisioni
di altri organi, nel caso di contrarieta' alla legge, ai regolamenti,
allo statuto o alle delibere del senato accademico. Quest'ultimo deve
essere informato nei casi piu' gravi; 
    d) propone convenzioni ai sensi dell'art. 29, comma 2, con  altre
universita', centri  di  ricerca,  nonche'  istituzioni  culturali  e
scientifiche; 
    e) propone  al  consiglio  dell'Universita',  sentito  il  senato
accademico, l'istituzione  e  la  chiusura  di  unita'  organizzative
accademiche e centri per la didattica e la ricerca; 
    f)  avvia,  secondo  le  disposizioni  vigenti,  i   procedimenti
disciplinari  nei  confronti  del  personale   accademico   e   degli
studenti/delle studentesse e adotta nei confronti di questi ultimi/di
queste ultime eventuali provvedimenti disciplinari; 
    g) approva il conferimento di premi in riferimento a didattica  e
ricerca; 
    h)  rappresenta   l'Universita'   in   occasione   di   cerimonie
accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; 
    i) sottoscrive i contratti di lavoro del personale accademico; 
    j) sottoscrive le convenzioni che sono state approvate dal senato
accademico; 
    k)  stipula,  unitamente   al/alla   presidente   del   consiglio
dell'Universita'  e   al   direttore/alla   direttrice,   convenzioni
programmatico-finanziarie  con  la  Provincia  autonoma  di   Bolzano
concernenti gli obiettivi che l'Universita' si impegna a raggiungere; 
    l)   stipula   con   i/le   presidi   delle   facolta',   con   i
direttori/direttrici dei centri  di  ricerca  o  di  altre  strutture
organizzative accademiche gli accordi sugli obiettivi da raggiungere; 
    m) adotta, in caso di  necessita'  e  di  urgenza,  gli  atti  di
competenza del senato accademico salvo ratifica  nella  prima  seduta
immediatamente successiva; 
    n) esercita tutte le altre funzioni ad esso/essa attribuite dalla
legge, fatta salva la competenza  degli  altri  organi  previsti  dal
presente statuto. 
    3.  Su  proposta  del  Rettore/della   Rettrice,   il   consiglio
dell'Universita' nomina fino a due  prorettori/prorettrici,  scelti/e
tra   professori/professoresse   di   prima    fascia    appartenenti
preferibilmente ad una facolta' diversa da quella  del  Rettore/della
Rettrice che rimarranno  in  carica  quattro  anni.  I  prorettori/le
prorettrici sono chiamati/e a sostituire il  Rettore/la  Rettrice  in
caso di sua assenza o impedimento. 
    4. Il Rettore/la Rettrice ha la facolta' di delegare competenze e
l'adozione di atti giuridici.