Art. 44. Regolamento generale di ateneo 1. Il Regolamento generale di ateneo stabilisce le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita'. 2. In particolare, il Regolamento generale di ateneo determina: a) le norme relative alle modalita' di convocazione e alla validita' delle sedute e delle deliberazioni degli Organi collegiali; b) le norme che definiscono le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie; c) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizi, possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento; d) le modalita' di organizzazione delle strutture universitarie in conformita' a quanto previsto nel presente statuto; e) le responsabilita' della progettazione e gestione dei processi correlati alle attivita' di didattica e di ricerca. 3. Il Regolamento generale di ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sentiti i Dipartimenti e il Consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.