(Allegato-art. 44)
                              Art. 44. 
 
                   Regolamento generale di ateneo 
 
    1. Il Regolamento generale di ateneo stabilisce le norme relative
all'organizzazione generale dell'Universita'. 
    2. In particolare, il Regolamento generale di ateneo determina: 
      a) le norme relative alle  modalita'  di  convocazione  e  alla
validita' delle sedute e delle deliberazioni degli Organi collegiali; 
      b) le norme che definiscono le procedure per l'istituzione e la
disattivazione delle strutture universitarie; 
      c) i principi fondamentali nel rispetto dei  quali  le  singole
strutture didattiche, di  ricerca  e  di  servizi,  possono  adottare
regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento; 
      d) le modalita' di organizzazione delle strutture universitarie
in conformita' a quanto previsto nel presente statuto; 
      e)  le  responsabilita'  della  progettazione  e  gestione  dei
processi correlati alle attivita' di didattica e di ricerca. 
    3. Il Regolamento generale di ateneo  e  le  sue  modifiche  sono
deliberati dal Senato accademico  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi
componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione
e sentiti i Dipartimenti e il Consiglio degli studenti per quanto  di
sua competenza.