Art. 45. Regolamento didattico di ateneo 1. Il Regolamento didattico di ateneo disciplina gli ordinamenti didattici di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli di studio. 2. Stabilisce i criteri e le modalita' organizzative dell'attivita' didattica comune a piu' corsi di studio, delle attivita' di formazione, delle attivita' e dei servizi didattici integrativi e dei servizi di tutorato anche con particolare riferimento alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, nonche' con riferimento agli obiettivi ed ai tempi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento ed alla verifica dei risultati di tutte le predette attivita' formative. Prevede le modalita' di esecuzione delle procedure per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Prevede, nel rispetto della normativa vigente, i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso universita' straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero. 3. Il Regolamento didattico di ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti, e il Consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.