Art. 47. Regolamento elettorale di ateneo 1. Il Regolamento elettorale di ateneo disciplina le modalita' per l'elezione dei titolari degli organi nonche' quelle relative all'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali e, ove previste, negli organi consultivi, di garanzia e di controllo. 2. Il regolamento e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato accademico.