Art. 48. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. L'Universita' istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che ha il compito di garantire parita' e pari opportunita' e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. 2. Il Comitato ha composizione paritetica ed e' formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, e da un numero pari di rappresentanti dell'Amministrazione, nonche' da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di genere. 3. Il Comitato dura in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. 4. Le modalita' di costituzione e di funzionamento del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento.