(Allegato-art. 48)
                              Art. 48. 
 
Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
                           discriminazioni 
 
    1. L'Universita' istituisce il Comitato unico di garanzia per  le
pari opportunita', la valorizzazione del benessere di  chi  lavora  e
contro le discriminazioni che ha il compito di  garantire  parita'  e
pari opportunita' e  l'assenza  di  ogni  forma  di  discriminazione,
diretta e indiretta, relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento
sessuale, alla razza,  all'origine  etnica,  alla  disabilita',  alla
religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro,  nel  trattamento  e
nelle condizioni di lavoro,  nella  formazione  professionale,  nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. 
    2. Il Comitato  ha  composizione  paritetica  ed  e'  formato  da
componenti  designati  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
rappresentative, ai sensi della normativa vigente,  e  da  un  numero
pari di rappresentanti dell'Amministrazione, nonche'  da  altrettanti
componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria
di genere. 
    3. Il Comitato dura  in  carica  quattro  anni  e  gli  incarichi
possono essere rinnovati una sola volta. 
    4. Le modalita' di costituzione e di funzionamento  del  Comitato
sono disciplinate da apposito regolamento.