(Allegato-art. 49)
                              Art. 49. 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. L'Universita' istituisce il Collegio di disciplina  competente
con il compito di  svolgere  la  fase  istruttoria  dei  procedimenti
disciplinari  nei  confronti  dei  professori  e  ricercatori  e   di
esprimere in merito parere conclusivo. 
    2. Il Collegio e' costituito da: 
      a) tre professori ordinari in regime  di  tempo  pieno,  per  i
procedimenti nei confronti di un docente di prima fascia; 
      b) da un professore ordinario e  due  professori  associati  in
regime di tempo pieno, per i procedimenti nei confronti di un docente
di seconda fascia; 
      c) da un professore ordinario, un  professore  associato  e  un
ricercatore  in  regime  di  tempo  pieno,  per  i  procedimenti  nei
confronti di un ricercatore. 
    3. Le funzioni di presidente sono svolte dal professore di  prima
fascia e nel caso della lettera a) dal docente piu' anziano in ruolo. 
    4. I componenti sono designati dal Senato accademico  e  nominati
con decreto rettorale. 
    5. I componenti designati del Collegio di  disciplina  durano  in
carica quattro anni e non possono essere rinominati  consecutivamente
piu' di una volta. 
    6. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra  pari,
nel rispetto del contraddittorio, sulla base di modalita' e procedure
definite nel Regolamento generale di ateneo.