Art. 49. Collegio di disciplina 1. L'Universita' istituisce il Collegio di disciplina competente con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori e di esprimere in merito parere conclusivo. 2. Il Collegio e' costituito da: a) tre professori ordinari in regime di tempo pieno, per i procedimenti nei confronti di un docente di prima fascia; b) da un professore ordinario e due professori associati in regime di tempo pieno, per i procedimenti nei confronti di un docente di seconda fascia; c) da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore in regime di tempo pieno, per i procedimenti nei confronti di un ricercatore. 3. Le funzioni di presidente sono svolte dal professore di prima fascia e nel caso della lettera a) dal docente piu' anziano in ruolo. 4. I componenti sono designati dal Senato accademico e nominati con decreto rettorale. 5. I componenti designati del Collegio di disciplina durano in carica quattro anni e non possono essere rinominati consecutivamente piu' di una volta. 6. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, sulla base di modalita' e procedure definite nel Regolamento generale di ateneo.