Art. 51. Modifiche dello statuto 1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al rettore o ad almeno un terzo dei componenti il Senato accademico. 2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.