Art. 11. Senato accademico: composizione 1. Il senato accademico e' organo di governo dell'Ateneo. Esso e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da: a) il rettore, che lo presiede; b) sedici professori di ruolo, di cui dieci direttori di dipartimento e almeno tre professori di seconda fascia, tutti eletti in modo da rappresentare differenti aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo; c) tre rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e/o ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di differenti poli territoriali, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti; d) tre rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo; e) quattro rappresentanti degli studenti. 2. Partecipano alle sedute del senato accademico, senza diritto di voto e con funzioni consultive, il pro-rettore vicario e il direttore generale. 3. Le modalita' per l'individuazione dei componenti di cui alle lettere b, c), d), e) sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo. 4. Possono partecipare alle sedute del senato accademico, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali, i presidenti delle scuole, i delegati del rettore e soggetti, anche esterni all'Ateneo, su argomenti specifici all'ordine del giorno. 5. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorre o ne fa richiesta motivata almeno un terzo dei componenti. 6. Le componenti rappresentative del senato accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni accademici. Sono tutte rieleggibili una sola volta.