(Statuto-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                   Senato accademico: composizione 
 
    1. Il senato accademico e' organo di governo dell'Ateneo. Esso e'
costituito con decreto del rettore ed e' composto da: 
      a) il rettore, che lo presiede; 
      b) sedici professori  di  ruolo,  di  cui  dieci  direttori  di
dipartimento e almeno tre professori di seconda fascia, tutti  eletti
in modo da  rappresentare  differenti  aree  scientifico-disciplinari
dell'Ateneo; 
      c) tre rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e/o
ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3,  lettera
b), della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  di  differenti  poli
territoriali, anche in ragione  delle  aree  scientifico-disciplinari
ivi presenti; 
      d)   tre   rappresentanti   del   personale   dirigenziale    e
tecnico-amministrativo; 
      e) quattro rappresentanti degli studenti. 
    2. Partecipano alle sedute del senato accademico,  senza  diritto
di voto e con  funzioni  consultive,  il  pro-rettore  vicario  e  il
direttore generale. 
    3. Le modalita' per l'individuazione dei componenti di  cui  alle
lettere b, c), d), e) sono disciplinate dal regolamento elettorale di
Ateneo. 
    4. Possono partecipare alle  sedute  del  senato  accademico,  su
invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali,
i presidenti delle scuole, i delegati del rettore e  soggetti,  anche
esterni all'Ateneo, su argomenti specifici all'ordine del giorno. 
    5. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria
almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorre  o  ne  fa
richiesta motivata almeno un terzo dei componenti. 
    6. Le componenti rappresentative del senato accademico durano  in
carica tre anni accademici, ad  eccezione  dei  rappresentanti  degli
studenti che  durano  in  carica  due  anni  accademici.  Sono  tutte
rieleggibili una sola volta.