(Statuto-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                   Funzioni del senato accademico 
 
    1.   Il   senato   accademico   ha    funzioni    di    indirizzo
politico-programmatico  e  contribuisce  a  elaborare  le   strategie
dell'Ateneo per la programmazione, il coordinamento, il  controllo  e
lo sviluppo delle attivita' in materia di didattica e di ricerca. 
    2. In particolare il senato accademico: 
      a)  approva,  previo  parere  vincolante   del   consiglio   di
amministrazione,  lo  statuto,  il  codice  etico  e  il  regolamento
didattico   di   Ateneo   e,   previo   parere   del   consiglio   di
amministrazione, il regolamento generale di Ateneo e  il  regolamento
del garante di Ateneo; 
      b)  approva,  previo  parere  vincolante   del   consiglio   di
amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di  ricerca,
il regolamento elettorale  di  Ateneo  e  quelli  di  competenza  dei
dipartimenti e delle scuole; 
      c) formula proposte ed esprime parere in materia di  didattica,
di ricerca e di servizi agli studenti; 
      d) formula proposte ed esprime parere sui piani pluriennali  di
sviluppo  dell'Ateneo,  anche  con  riferimento   al   documento   di
programmazione triennale, indicando le priorita'  nella  destinazione
delle risorse e i criteri di ripartizione delle stesse, in  relazione
agli obiettivi della didattica e della ricerca; 
      e) formula proposte ed esprime  parere  sull'istituzione  e  la
soppressione di dipartimenti, scuole, corsi, sedi e  altre  strutture
didattiche e di ricerca anche interuniversitarie; 
      f)  esprime  parere  sul  bilancio  di  previsione  annuale   e
triennale e sul conto consuntivo dell'Ateneo; 
      g) esprime parere sulle convenzioni di Ateneo e sui regolamenti
di competenza del consiglio di amministrazione; 
      h) esprime parere sui criteri generali di determinazione  delle
tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a
garantire il diritto allo studio; 
      i) esprime parere sul conferimento dell'incarico  di  direttore
generale; 
      j) esprime parere sulla nomina dei  componenti  del  nucleo  di
valutazione; 
      k) designa, su proposta del rettore, il Presidente del collegio
dei revisori dei conti e il garante di Ateneo; 
      l)  esprime  parere  al  consiglio  di  amministrazione   sulla
programmazione e sulla destinazione dei ruoli del personale docente e
sulle relative chiamate, sulla base  delle  proposte  deliberate  dai
consigli di dipartimento tenuto conto della sostenibilita'  didattica
dell'offerta formativa; 
      m)  esprime  parere  al  consiglio  di  amministrazione   sulla
destinazione delle  risorse  in  ordine  all'organico  del  personale
dirigenziale e tecnico-amministrativo; 
      n) esprime parere al consiglio di amministrazione sui programmi
edilizi e sull'assegnazione degli spazi da destinare  alle  attivita'
didattico-scientifiche e relative parti comuni; 
      o) svolge  funzioni  di  coordinamento  e  di  raccordo  tra  i
dipartimenti, le scuole e le altre strutture dell'Ateneo e ne  dirime
gli eventuali conflitti; 
      p)  designa,  sulla  proposta  di  candidature  formulata   dal
comitato di selezione costituito ai sensi  del  successivo  art.  13,
comma 4, i membri del consiglio di amministrazione, ad eccezione  del
personale tecnico-amministrativo e degli studenti; 
      q) esprime parere sulle proposte di federazione  e  di  fusione
previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
      r) delibera sulle proposte di afferenza dei  dipartimenti  alle
scuole di Ateneo 
      s) esprime parere su tutte le altre materie a  esso  sottoposte
dal rettore. 
    3. Al senato accademico spettano  le  altre  competenze  ad  esso
demandate  dalla  legge,  dal  presente   statuto   e   dalle   norme
regolamentari di Ateneo. 
    4. Il senato accademico, per gravi motivi, puo' proporre al corpo
elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi  componenti,
una mozione di sfiducia nei confronti  del  rettore,  non  prima  che
siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato di quest'ultimo.  La
procedura si svolge secondo le modalita'  stabilite  nel  regolamento
generale di Ateneo.