Art. 12. Funzioni del senato accademico 1. Il senato accademico ha funzioni di indirizzo politico-programmatico e contribuisce a elaborare le strategie dell'Ateneo per la programmazione, il coordinamento, il controllo e lo sviluppo delle attivita' in materia di didattica e di ricerca. 2. In particolare il senato accademico: a) approva, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, lo statuto, il codice etico e il regolamento didattico di Ateneo e, previo parere del consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo e il regolamento del garante di Ateneo; b) approva, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, il regolamento elettorale di Ateneo e quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole; c) formula proposte ed esprime parere in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; d) formula proposte ed esprime parere sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, anche con riferimento al documento di programmazione triennale, indicando le priorita' nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle stesse, in relazione agli obiettivi della didattica e della ricerca; e) formula proposte ed esprime parere sull'istituzione e la soppressione di dipartimenti, scuole, corsi, sedi e altre strutture didattiche e di ricerca anche interuniversitarie; f) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Ateneo; g) esprime parere sulle convenzioni di Ateneo e sui regolamenti di competenza del consiglio di amministrazione; h) esprime parere sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio; i) esprime parere sul conferimento dell'incarico di direttore generale; j) esprime parere sulla nomina dei componenti del nucleo di valutazione; k) designa, su proposta del rettore, il Presidente del collegio dei revisori dei conti e il garante di Ateneo; l) esprime parere al consiglio di amministrazione sulla programmazione e sulla destinazione dei ruoli del personale docente e sulle relative chiamate, sulla base delle proposte deliberate dai consigli di dipartimento tenuto conto della sostenibilita' didattica dell'offerta formativa; m) esprime parere al consiglio di amministrazione sulla destinazione delle risorse in ordine all'organico del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo; n) esprime parere al consiglio di amministrazione sui programmi edilizi e sull'assegnazione degli spazi da destinare alle attivita' didattico-scientifiche e relative parti comuni; o) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i dipartimenti, le scuole e le altre strutture dell'Ateneo e ne dirime gli eventuali conflitti; p) designa, sulla proposta di candidature formulata dal comitato di selezione costituito ai sensi del successivo art. 13, comma 4, i membri del consiglio di amministrazione, ad eccezione del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; q) esprime parere sulle proposte di federazione e di fusione previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240; r) delibera sulle proposte di afferenza dei dipartimenti alle scuole di Ateneo s) esprime parere su tutte le altre materie a esso sottoposte dal rettore. 3. Al senato accademico spettano le altre competenze ad esso demandate dalla legge, dal presente statuto e dalle norme regolamentari di Ateneo. 4. Il senato accademico, per gravi motivi, puo' proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato di quest'ultimo. La procedura si svolge secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo.