(Allegato A-art. 11)
 
                              Art. 11. 
Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche -  art.  12  del
                             Regolamento 
 
  1. La trasmissione dei fascicoli informatici  di  primo  grado  con
modalita' telematiche da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali
e  del  Tribunale   Regionale   di   giustizia   amministrativa   del
Trentino-Alto Adige al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, avviene,  tramite  S.I.G.A.,
mediante accesso diretto al fascicolo di primo  grado  da  parte  dei
soggetti abilitati. 
  2. La trasmissione del fascicolo  informatico  o  di  suoi  singoli
atti, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al
comma 1 avviene,  in  ogni  stato  e  grado  del  giudizio,  per  via
telematica  con  le  modalita'  stabilite  in  virtu'   di   apposite
Convenzioni  stipulate  dal  Segretariato  Generale  della  Giustizia
Amministrativa.