(Allegato A-art. 12)
 
                              Art. 12. 
           Formato degli atti e dei documenti processuali 
                      - art. 11 del Regolamento 
 
  1. L'atto del processo  in  forma  di  documento  informatico  puo'
essere depositato esclusivamente nei seguenti formati: 
    a) PDF  -  PDF/A  ottenuto  da  trasformazione  di  un  documento
testuale, senza restrizioni per le operazioni di  selezione  e  copia
parti. Non e' ammessa la  scansione  di  copia  per  immagine,  fatta
eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4; 
    b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); 
    c) testo formattato (estensione RTF); 
    d)  archivio  compresso  WinZip   (estensione   zip)   o   WinRAR
(estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti. 
  2. I formati indicati non  devono  contenere  restrizioni  al  loro
utilizzo per selezione e copia integrale o parziale. 
  3. I documenti allegati e  la  procura  alle  liti  possono  essere
depositati esclusivamente nei seguenti formati: 
    a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza
restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti; 
    b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); 
    c) Extended Markup Language (estensione xml); 
    d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif); 
    e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg),  purche'  contenenti
file nei formati di cui alle lettere precedenti; 
    f)  archivio  compresso  WinZip   (estensione   zip)   o   WinRAR
(estensione rar), nei formati di cui alle lettere  da  a)  a  f)  del
presente comma. 
  4. I documenti digitali possono essere  depositati  in  un  formato
diverso dai formati indicati al comma 3 quando il diverso formato  e'
richiesto da specifiche disposizioni normative. 
  5. Il deposito di  atti  e  documenti  in  formato  Immagini  e  di
documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei e'
ammesso esclusivamente nel caso in cui i  documenti  originali  siano
disponibili solo in versione cartacea. 
  6. La struttura del documento con firma digitale e' PAdES-BES. 
  7. La modalita' di apposizione della firma digitale o  della  firma
elettronica qualificata e' del tipo «firme multiple»  e  prevede  che
uno o piu' soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo
stesso documento. Il sistema  consente  anche  l'apposizione  di  una
firma singola.