(Allegato A-art. 13)
 
                              Art. 13. 
                  Comunicazioni per via telematica 
                      - art. 13 del Regolamento 
 
  1. Le  comunicazioni  di  Segreteria  nei  confronti  di  qualsiasi
soggetto  tenuto  per  legge  a  dotarsi  di  PEC   sono   effettuate
esclusivamente   con   modalita'    telematiche,    avvalendosi    di
funzionalita' disponibili nel sistema informatico, agli indirizzi PEC
individuali  risultanti  dai  pubblici  elenchi.   Le   comunicazioni
avvengono attraverso un gestore di dominio certificato e predefinito,
che rilascia e  gestisce  appositi  indirizzi  di  PEC,  dedicati  in
maniera esclusiva allo svolgimento di tale funzionalita'. 
  2. Le comunicazioni nei confronti delle  pubbliche  amministrazioni
non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente a mezzo PEC
utilizzando gli indirizzi PEC del Registro delle PP.AA. L'accesso  ai
Registri formati  e  gestiti  presso  il  Ministero  della  giustizia
nonche' presso il Ministero dello sviluppo economico  avviene  previo
accordo e  con  le  modalita'  tecniche  concordate  con  i  medesimi
Ministeri. 
  3. Alle comunicazioni a mezzo  PEC  nei  confronti  dell'Avvocatura
dello Stato o di altri soggetti pubblici si procede  in  cooperazione
applicativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del CAD. 
  4. In tutti i casi in cui il  codice  del  processo  amministrativo
prevede che sia data comunicazione del provvedimento giurisdizionale,
questa avviene mediante messaggio  PEC  contenente  gli  estremi  del
provvedimento e l'indicazione che il provvedimento e'  visualizzabile
nel fascicolo informatico e, comunque, nell'area  pubblica  del  Sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa. 
  5. La comunicazione di segreteria e' allegata  in  formato  PDF  al
messaggio PEC che riporta un codice che la identifica univocamente. 
  6. Le ricevute di consegna e  di  mancata  consegna  sono  di  tipo
completo e contengono in allegato il messaggio originale e i dati  di
certificazione del gestore certificato del destinatario. 
  7. Le ricevute di consegna e di  mancata  consegna,  elaborate  dal
S.I.G.A., sono conservate nel fascicolo informatico. 
  8. Qualora la comunicazione non possa essere eseguita per un errore
non superabile imputabile al  Sistema,  l'invio  della  comunicazione
viene ripetuto e, in caso di ulteriore avviso di mancata consegna, la
comunicazione viene effettuata dalla Segreteria a mezzo fax; in  caso
di ulteriore impossibilita', si procede secondo le modalita'  di  cui
all'articolo 45 disp. att. c.p.c. 
  9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulti  andata  a  buon
fine per cause  imputabili  al  destinatario,  come  attestato  dalla
ricevuta di mancata consegna, la comunicazione  si  ha  per  eseguita
presso la Segreteria dell'Ufficio Giudiziario  presso  cui  pende  il
ricorso. Il S.I.G.A. consente al  difensore,  attraverso  il  portale
dell'avvocato  ovvero  attraverso  ulteriori  modalita'  telematiche,
successivamente  definite  e  che  verranno  rese   note   sul   Sito
istituzionale, di essere informato circa l'esito della comunicazione. 
  10. La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata  per
estratto con contestuale messa  a  disposizione  dell'atto  integrale
nell'apposita area del Sito Istituzionale, nel rispetto dei requisiti
di sicurezza,  con  modalita'  tali  da  garantire  l'identificazione
dell'autore  dell'accesso  e   la   tracciabilita'   delle   relative
attivita'. 
  11. Il S.I.G.A. garantisce la conservazione dei  log  dei  messaggi
transitati  attraverso  il  proprio  gestore  di  posta   elettronica
certificata per 5 anni  dalla  definitivita'  del  provvedimento  che
conclude  il  procedimento,  registrando  le  seguenti  informazioni:
Codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale,  Data
ed ora dell'invio,  Esito  invio,  Destinatario  messaggio,  Mittente
messaggio, Tipo ricevute pervenute, Eventuale errore restituito, Data
e ora della consegna.