(Allegato A-art. 18)
                              Art. 18. 
                  Accesso al fascicolo informatico 
                 - articoli 17 e 18 del Regolamento 
 
  1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai documenti
e ai  provvedimenti  contenuti  nei  fascicoli  informatici  di  loro
competenza, nonche' a tutti i dati relativi  alla  propria  attivita'
istituzionale, attraverso la sezione riservata del Sito Istituzionale
denominata  «Portale  del   magistrato»,   utilizzando   le   proprie
credenziali (username e password). 
  2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi  di  consultazione
del  fascicolo  processuale,  nei  limiti   dell'incarico   ricevuto,
attraverso una sezione riservata del  Sito  Istituzionale  denominata
«Ausiliari del Giudice», inserendo le proprie credenziali (username e
password).  La  richiesta  di  credenziali  e'  effettuata  per   via
telematica utilizzando l'apposita funzione del sito istituzionale. Le
credenziali sono rilasciate a mezzo PEC, con le stesse  modalita'  di
seguito  previste  per  i  difensori,  all'indirizzo  risultante   da
pubblici elenchi e sono disattivate al termine dell'incarico. 
  3. L'avvocato difensore munito di procura, anche se non  costituito
in giudizio, puo' richiedere il rilascio delle credenziali di accesso
al fascicolo informatico utilizzando l'apposita funzione presente nel
Portale dell'Avvocato. Le credenziali, rilasciate  con  le  modalita'
indicate nel presente articolo, sono disattivate  decorsi  60  giorni
dalla data del rilascio. 
  4. Ai fini del rilascio delle credenziali  di  accesso,  l'avvocato
difensore deve fornire i propri dati identificativi. 
  5. Le credenziali di accesso sono  inviate  all'indirizzo  PEC  del
difensore, previa verifica della correttezza dei dati  identificativi
comunicati. 
  6. La password comunicata deve essere necessariamente  cambiata  al
primo accesso. 
  7. I difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici che
abbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche  al  fine  di
accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali  assumono  il
patrocinio,  devono  comunicare  al  ReGIndE  un  indirizzo  di   PEC
personale, con le modalita' specificate in apposita sezione del  Sito
Istituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal S.I.G.A.  a
tale  indirizzo,  previa  verifica   della   correttezza   dei   dati
identificativi. 
  8. Le parti che possono stare  in  giudizio  personalmente  possono
accedere al S.I.G.A. tramite una apposita sezione riservata del  Sito
Istituzionale. La richiesta delle credenziali di accesso (username  e
password) e' presentata all'Ufficio  giudiziario  interessato,  anche
attraverso invio tramite PEC di apposito modulo reso disponibile  sul
sito istituzionale,  ed  e'  inoltrata  dall'Ufficio  giudiziario  al
Segretariato  della  Giustizia  Amministrativa  mediante   l'apposita
funzione presente nel Sito Istituzionale. 
  9. L'accesso delle parti private e pubbliche abilitate  all'accesso
al fascicolo processuale tenuto con  modalita'  informatiche  avviene
attraverso una sezione riservata del  Sito  istituzionale  denominata
«Parti»,  utilizzando  apposite  credenziali  di  accesso   personale
(username  e  password).  Le  credenziali  sono  rilasciate,   previa
identificazione, alla PEC del soggetto richiedente. 
  10. Il Segretariato  della  Giustizia  Amministrativa  fornisce  al
personale delle Segreterie le credenziali necessarie all'espletamento
delle proprie attivita' istituzionali. La richiesta di rilascio delle
credenziali di accesso e' presentata con PEC dal Segretario  Generale
dell'ufficio giudiziario o dal Dirigente amministrativo, responsabili
della corretta gestione delle credenziali, al Responsabile  del  SIGA
nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Generale  della
Giustizia Amministrativa. 
  11. La password assegnata agli aventi titolo e'  efficace  per  non
oltre tre mesi dalla data di rilascio trascorsi i quali  deve  essere
cambiata, ed e' comunque disattivata decorsi 6 mesi  dalla  data  del
rilascio senza che sia stata utilizzata. 
  12. Nel caso di scadenza della password o di  accesso  al  S.I.G.A.
con password erronea per piu' di tre tentativi, l'accesso al sito  e'
interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta. 
  13. Le credenziali di accesso rilasciate per l'accesso al  S.I.G.A.
sono strettamente personali e  sono  incedibili.  Il  titolare  delle
credenziali e' responsabile del loro uso e risponde per ogni  accesso
indebito al sistema nonche' per l'eventuale indebita  divulgazione  a
terzi di dati riservati. 
  14. Gli accessi ai dati processuali del S.I.G.A. sono tracciati  da
log che sono conservati con modalita' protetta per dieci anni e  sono
consegnati periodicamente al  Responsabile  per  il  trattamento  dei
dati. 
  15. Diverse modalita' per  l'identificazione  degli  aventi  titolo
all'accesso e per il rilascio delle relative password possono  essere
stabilite dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. 
  16. Ulteriori  modalita'  di  autenticazione  informatica  potranno
essere adottate a  seguito  di  evoluzione  tecnologica  del  Sistema
secondo le previste procedure di adeguamento dei parametri tecnici. 
  17. In tutti i casi di cui alla  presente  disposizione  l'accesso,
nel  rispetto  dei  principi  di  pertinenza  e  non  eccedenza,   e'
consentito  previa  identificazione   degli   utenti   abilitati   in
conformita' all'articolo 64 del CAD.