(Allegato A-art. 3)
 
                               Art. 3. 
     Fascicolo processuale informatico - art. 5 del Regolamento 
 
  1. Il fascicolo informatico costituisce il  fascicolo  d'ufficio  e
contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonche' tutti
gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale. 
  2. Il numero di ricorso e' attribuito automaticamente dal  S.I.G.A.
al momento  del  perfezionamento  del  deposito  telematico,  secondo
quanto specificato dall'articolo 6. 
  3. In caso di deposito di istanza  di  misure  cautelari  anteriori
alla causa, il numero di ricorso  viene  attribuito  al  momento  del
deposito del ricorso al quale l'istanza si riferisce. 
  4. Le istanze di misure cautelari anteriori alla causa e i relativi
decreti sono conservati in apposita sezione del S.I.G.A.,  dove  sono
accessibili e visualizzabili dai soggetti abilitati fino al  deposito
del  ricorso  introduttivo,  nel  cui  fascicolo   informatico   sono
successivamente inseriti. 
  5.  Il  S.I.G.A.  gestisce  in  una  apposita  area  del  fascicolo
informatico la relata di notifica  comprendente  il  dettaglio  delle
notifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in  formato
digitale o quali copia informatica dell'originale cartaceo. 
  6. Ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo  viene
protocollato singolarmente all'interno del fascicolo informatico. 
  7. Tutti gli  atti  e  documenti  depositati  successivamente  sono
protocollati e indicizzati automaticamente all'interno  del  medesimo
fascicolo. 
  8. Il fascicolo  processuale  informatico  contiene,  altresi',  un
estratto  del  verbale  d'udienza,  in  formato   PDF,   sottoscritto
digitalmente, e ogni atto e provvedimento  del  giudice  o  dei  suoi
ausiliari, in formato digitale o, nei casi  consentiti,  quale  copia
informatica di originale cartaceo, protocollati dal S.I.G.A. in  modo
automatico. Nel caso di oscuramento dei dati sensibili, gli atti e  i
provvedimenti sono  gestiti  nella  duplice  versione  «originale»  e
«oscurata». 
  9. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico consentite  ai
soggetti abilitati sono registrate e conservate  con  caratteristiche
di inalterabilita' ed integrita', per 5 anni dalla definitivita'  del
provvedimento che conclude il procedimento, in un  apposito  file  di
log. Quanto agli accessi dei soggetti abilitati esterni, il  file  di
log contiene le seguenti  informazioni:  a)  il  codice  fiscale  del
soggetto che ha effettuato l'accesso; b) il riferimento al  documento
informatico prelevato o consultato  identificativo  di  registrazione
del documento informatico nell'ambito del Sistema documentale; c)  la
data e l'ora dell'accesso; quanto agli accessi dei soggetti abilitati
interni il file di log contiene i dati  identificativi  del  soggetto
che accede e i  dati  di  cui  alle  lettere  b)  e  c),  nonche'  le
informazioni relative  alle  eventuali  modifiche  apportate  durante
l'accesso. 
  10.  Il  S.I.G.A  contempla  funzionalita'  automatizzate  per   il
controllo  della  regolarita',  anche  fiscale,  degli  atti  e   dei
documenti depositati da ciascuna parte.