(Allegato A-art. 4)
 
                               Art. 4. 
Registro generale dei ricorsi e  registri  telematici  particolari  -
                       art. 6 del Regolamento 
 
  1. Il Registro generale dei ricorsi e i registri particolari di cui
all'articolo 6 del regolamento, prodotti in formato PDF dal  Sistema,
sono conservati, archiviati e resi accessibili agli utenti  abilitati
nel S.I.G.A.  secondo  quanto  previsto  dalla  disposizione  di  cui
all'articolo 2 del presente Allegato, nel rispetto delle prescrizioni
del Codice per la protezione dei dati personali. 
  2. Il S.I.G.A. assicura  la  verifica  di  integrita'  degli  atti,
documenti e provvedimenti e della rispondenza  della  firma  digitale
apposta su di essi ai requisiti  di  cui  all'articolo  24  del  CAD,
subordinando all'esito positivo di tale controllo  le  operazioni  di
acquisizione e registrazione.