(Allegato A-art. 5)
 
                               Art. 5. 
            Provvedimenti del giudice in formato digitale 
                      - art. 7 del Regolamento 
 
  1. I magistrati utilizzano per  la  redazione  e  il  deposito  dei
provvedimenti  giurisdizionali  in  formato   digitale   il   sistema
denominato «Scrivania del magistrato», consistente in un'applicazione
software inserita su supporto rimovibile e protetto. 
  2. I provvedimenti sono redatti  quali  documenti  informatici,  in
formato PDF, ottenuto da una  trasformazione  di  documento  testuale
senza restrizioni per le  operazioni  di  selezione  e  copia  parti,
sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto  delle
disposizioni del CAD. 
  3.   La   «Scrivania   del   magistrato»,    attraverso    apposita
funzionalita', consente al magistrato di disporre  l'oscuramento  dei
dati personali ai  sensi  delle  disposizioni  del  Codice  dei  dati
personali. 
  4. I provvedimenti sono trasmessi su canale  sicuro  attraverso  la
rete interna della  giustizia  amministrativa  ovvero,  dall'esterno,
attraverso VPN, al gestore documentale di S.I.G.A. e sono  conservati
con le modalita' di cui all'articolo 2. 
  5.  Il  Segretario   della   Sezione   pubblica   digitalmente   il
provvedimento   giurisdizionale,    depositandolo    nel    fascicolo
informatico attraverso l'apposita funzionalita' messa a  disposizione
dal Sistema. 
  6. All'atto  della  pubblicazione  nel  fascicolo  informatico,  il
S.I.G.A.  assegna  automaticamente  il   numero   e   la   data   del
provvedimento. 
  7. La copia uso studio dei provvedimenti,  in  formato  aperto,  e'
contestualmente  inserita  nel  Sito   istituzionale   della   copia,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia  di  tutela
dei  dati  personali  e  con  modalita'  tali   da   precluderne   la
indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni. 
  8.  Le  funzionalita'  di  cui   al   comma   5   sono   consentite
esclusivamente ai soggetti che, per ragioni di ufficio, sono  a  cio'
abilitati, in base alle direttive impartite dal  Segretario  Generale
della Giustizia Amministrativa, mediante  credenziali  basate  su  un
sistema  di  identificazione  personale,  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 14. 
  9. Nel caso in cui, a causa del mancato funzionamento  del  sistema
informatico, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia  fatto
in  forma  cartacea,  la  Segreteria  provvede  ad   estrarre   copia
informatica del  documento  cartaceo  e,  dopo  averne  attestata  la
conformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimento
nel S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento. 
  10. L'originale del provvedimento digitale o, nei casi  di  cui  al
comma  9,  la  copia  informatica  del  provvedimento  cartaceo  sono
pubblicati, in forma integrale, nel fascicolo informatico.