(Allegato A-art. 7)
 
                               Art. 7. 
            Deposito tramite PEC - art. 9 del Regolamento 
 
  1.  L'invio  tramite  PEC  dell'atto  introduttivo,  dei   relativi
allegati e degli altri atti di parte e' effettuato dalla casella  PEC
individuale dell'avvocato  difensore  alla  casella  PEC  della  sede
giudiziaria adita pubblicata sul Sito Istituzionale,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 6, comma 3. 
  2. L'avvocato che utilizza  la  PEC  deve  abilitare  l'opzione  di
«ricevuta completa» sulla propria casella PEC  prima  di  inviare  il
ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto. 
  3. L'avvocato riceve automaticamente: 
    a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazione
della PEC di deposito, con  indicazione  della  data  e  dell'ora  di
accettazione; 
    b) successivamente, dal gestore dell'Amministrazione un messaggio
di avvenuta consegna della PEC di deposito. 
  4. Il S.I.G.A. invia all'avvocato, entro le ore  24.00  del  giorno
lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta  consegna,
un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione  di  deposito»,
che  riporta  l'indicazione  del  numero  progressivo  di  protocollo
assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi  con  il
ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto. 
  5. Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto
il messaggio di cui al comma 4, il deposito si  considera  effettuato
nel momento in cui e' stata  generata  la  ricevuta  di  accettazione
della PEC, di cui al comma 3, lettera a). 
  6.  Il  messaggio  di  registrazione  di   deposito   contiene   le
indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate
nel deposito. 
  7. Se il deposito non puo' essere elaborato dal  S.I.G.A.  a  causa
del mancato rispetto  delle  caratteristiche  tecniche,  il  mittente
riceve a mezzo PEC, nello stesso  termine  di  cui  al  comma  4,  un
messaggio   di   «mancato   deposito»,    attestante    il    mancato
perfezionamento del deposito. 
  8. L'avvenuta registrazione del  deposito  puo'  essere  verificata
anche attraverso l'apposita funzione del Portale dell'Avvocato. 
  9. Nel caso di messaggi eccedenti  il  limite  di  capacita'  della
casella di posta certificata del mittente, il  S.I.G.A.  consente  il
frazionamento del deposito del ricorso introduttivo  e  dei  relativi
allegati. In tal caso, nel primo modulo inviato, deve essere inserito
l'indice di tutti i  documenti  in  corso  di  deposito,  mentre  nei
successivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato. 
  10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto a  mezzo
PEC e' comunque consentito, nei casi di cui all'articolo 6, comma  8,
il deposito dei relativi allegati nonche' degli  atti  successivi  al
primo anche tramite upload.