(Allegato A-art. 9)
 
                               Art. 9. 
Deposito degli atti digitali degli ausiliari del Giudice e degli atti
                delle parti - art. 9 del Regolamento 
 
  1. Il deposito degli atti processuali in formato digitale da  parte
degli ausiliari del giudice e delle  amministrazioni  pubbliche  alle
quali sono stati chiesti  adempimenti  istruttori  si  effettua,  nei
formati di cui all'articolo 12,  con  le  modalita'  descritte  dagli
articoli 7 e 8, utilizzando  gli  appositi  moduli  in  formato  PDF,
scaricabili dal Sito Istituzionale, in cui deve  essere  indicato  il
numero del ricorso introduttivo. 
  2. La Segreteria trasmette, con PEC, all'ausiliario del Giudice, le
credenziali    per    accedere    alle    informazioni     necessarie
all'espletamento delle funzioni assegnategli. Tali  credenziali  sono
generate automaticamente dal S.I.G.A. e associate in modo univoco  al
provvedimento giurisdizionale di assegnazione delle funzioni. 
  3. La parte privata, nei casi in cui  e'  autorizzata  a  stare  in
giudizio personalmente, procede al deposito del ricorso  introduttivo
e degli atti successivi al primo con le stesse modalita' di cui  agli
articoli 7 e 8. 
  4. Ai fini di cui al comma 3, la parte deve dotarsi di una  casella
PEC, nonche' di  firma  digitale.  Qualora  intenda  avvalersi  della
modalita' di deposito tramite upload, nei casi di cui all'articolo 6,
comma 8, la parte richiede le credenziali di accesso con le modalita'
di cui all'articolo 17, comma 12.