Articolo 22 Eliminazione della Doppia Imposizione La doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: 1. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Panama, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Panama, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. L'imposta pagata in Panama per la quale spetta la deduzione e' solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana. 2. Per quanto concerne Panama, se un residente di Panama ritrae redditi che, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, Panama esentera' da imposta tali redditi. 3. Se, in conformita' con qualunque disposizione della Convenzione, i redditi posseduti da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato puo' tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.