(Convenzione-art. 22)
                             Articolo 22 
 
                Eliminazione della Doppia Imposizione 
 
    La doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: 
      1. Per quanto concerne l'Italia: 
        Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito  che
sono imponibili in Panama, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte
sul reddito specificate nell'Articolo 2 della  presente  Convenzione,
puo' includere nella base imponibile di tali imposte  detti  elementi
di  reddito,  a  meno  che  espresse  disposizioni   della   presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. 
        In tal  caso,  l'Italia  deve  dedurre  dalle  imposte  cosi'
calcolate l'imposta sui redditi  pagata  in  Panama,  ma  l'ammontare
della deduzione non  puo'  eccedere  la  quota  di  imposta  italiana
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
        L'imposta pagata in Panama per la quale spetta  la  deduzione
e' solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito  estero
che concorre alla formazione del reddito complessivo. 
        Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante  imposta
sostitutiva o ritenuta a titolo di  imposta,  ovvero  ad  imposizione
sostitutiva con  la  stessa  aliquota  della  ritenuta  a  titolo  di
imposta,  anche  su  scelta  del   contribuente,   ai   sensi   della
legislazione italiana. 
    2. Per quanto concerne Panama, se un residente di  Panama  ritrae
redditi che,  in  conformita'  con  le  disposizioni  della  presente
Convenzione, sono imponibili in Italia, Panama esentera'  da  imposta
tali redditi. 
    3.  Se,  in  conformita'   con   qualunque   disposizione   della
Convenzione, i  redditi  posseduti  da  un  residente  di  uno  Stato
contraente sono esenti da imposta in detto  Stato,  tale  Stato  puo'
tuttavia, nel calcolare  l'imposta  sui  restanti  redditi  di  detto
residente, tenere in considerazione i redditi esentati.